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tettoia aperta uso rimessa

Punti chiave

  1. La qualificazione dipende dall’opera effettivamente realizzata: pareti e serramenti possono trasformare una copertura aperta in un nuovo volume.
  2. La pendenza del termine di efficacia della SCIA non protegge opere estranee agli elaborati assentiti e già completate in difformità.
  3. Quando la chiusura integra ristrutturazione edilizia soggetta a permesso, il Comune può applicare la demolizione prevista dall’articolo 33 del d.P.R. 380/2001.

Una struttura leggera destinata a posto auto potrebbe perdere la propria irrilevanza volumetrica qualora chiusa con pareti e serramenti, parliamo ad esempio di quei car-porter diffusi in commercio. Da quel momento cambia l’originario manufatto rappresentato nella SCIA, per cui occorre valutare quello realmente eseguito e l’effetto prodotto sull’assetto del territorio. Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 1822/2026, ha confermato la demolizione di un box ricavato mediante la chiusura dei lati che avrebbero dovuto restare aperto; la SCIA assentiva una copertura aperta e non un volume chiuso; le opere aggiunte hanno quindi realizzato una trasformazione autonoma, definitivamente compiuta e soggetta alla disciplina degli interventi edilizi rilevanti.

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Dalla copertura aperta al manufatto chiuso

La pratica edilizia riguardava inizialmente l’ampliamento di un’autorimessa con la realizzazione di un ulteriore posto auto. Nel confronto con il Comune, il progetto era stato modificato: doveva essere rimossa la tettoia di collegamento con il fabbricato principale e conservato soltanto un posto auto dotato di struttura leggera di copertura. La soluzione aveva potuto perfezionarsi perché il manufatto rimaneva aperto e non assumeva piena consistenza volumetrica di un manufatto chiuso.

Durante un successivo sopralluogo, però, l’amministrazione ha riscontrato l’avvenuta chiusura dei lati con due pareti in muratura e infissi collocati proprio sui lati destinati a restare aperti. Inoltre, la copertura aggettante era stata realizzata con ampiezza superiore ad 1,50 metri, sorretta da pilastrini, determinando un nuovo perimetro di fabbrica, una costruzione vera e propria, e come tale rilevante anche al fine del computo delle distanze legali.

Il professionista tecnico aveva osservato che quelle opere sanzionate avrebbero potute essere regolarizzate in variante, e che il termine per ultimare i lavori non era ancora scaduto. Per il TAR questa dichiarazione confermava che il volume chiuso non faceva parte della SCIA già efficace e richiedeva un titolo apposito. Al contrario, le norme tecniche attuative del piano regolatore comunale escludevano dal calcolo del volume alcune tipologie di tettoie e alcuni spazi non completamente chiusi (sul punto si segnala che le definizioni urbanistiche ed edilizie sono state uniformate anche nella Regione Piemonte, adottando nel 2017 un proprio regolamento edilizio tipo regionale).

Basta poco per alternare la natura del manufatto edilizio, anche a parità di sagoma esistente, come ad esempio un portico aperto che viene chiuso con vetrate infisse: da superficie accessoria passa a superficie utile. Inoltre, molti credono che anche una piccola tettoia rientri nell’attività edilizia libera, cioè esclusa da qualsiasi tipo di permesso di costruire. Inutile rammentare che per le grandi tettoie sia richiesto il permesso di costruire, fatto salvo diverse disposizioni regionali.

La ratio decidendi: una chiusura cambia la categoria dell’opera

Le pareti e i serramenti non sono finiture secondarie di una struttura già assentita, ma elementi che trasformano uno spazio aperto in un locale chiuso, e conseguentemente la sua destinazione d’utilizzo. Per questo il TAR ha ricondotto questa illegittima variante in corso d’opera alla disciplina dell’articolo 10, comma 1, del d.P.R. 380/2001: la creazione del nuovo volume stimato di 40 mc, ancorché in sagoma preesistente, rendeva applicabile l’articolo 33, ossia intervento di ristrutturazione edilizia “pesante” eseguiti senza permesso o in totale difformità, ossia la ristrutturazione edilizia comportante modifica volumetrica. Pertanto, il Comune ha emanato l’ordinanza di demolizione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, DPR 380/2001, mentre la parte ricorrente ha sostenuto che tale irregolarità potesse rientrare nel più mite regime dell’articolo 37 (opere effettuate in assenza di SCIA ordinaria).

L’efficacia temporale della SCIA non cambiava la conclusione, perchè la proroga assegnata ex lege (a partire dal D.L. 51/2022 e successivi differimenti) consente di completare le opere comprese nel titolo, e non di aggiungere una trasformazione diversa e più intensa che il titolo non contempla. Inoltre, al momento del controllo, la chiusura era già stata realizzata in modo definitivo, in assenza di variante sostanziale al progetto depositato con SCIA.

Tettoia, porticato e box: la distinzione non dipende dal nome

Nel linguaggio comune si tende a chiamare “tettoia” qualsiasi copertura sostenuta da pilastri. Dal punto di vista edilizio, però, il nome utilizzato nella pratica o nell’ordinanza non è sufficiente. Contano le caratteristiche effettive. A livello nazionale la definizione di tettoia è stata uniformata dal Regolamento Edilizio Tipo del 2016, il quale è stato oggetti di vari recepimenti regionali, all’interno dei quali possono essere state aggiunte ulteriori definizioni o modifiche a quelle disposte a livello del RET nazionale. La tettoia è indicata alla voce 41 del suo Allegato A:

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Detto ciò, una copertura aperta potrebbe in certi casi concorrere alla superficie coperta senza generare il medesimo volume di un ambiente delimitato. Invece una autorimessa chiusa modifica stabilmente la fruibilità e può aumentare superficie o volume urbanisticamente rilevanti, lo stesso dicasi per una chiusura parziale. Il passaggio da tettoia aperta a box chiuso spesso è il confine per salire in categoria di intervento superiore, e in procedura amministrativa più complessa. Lo stesso dicasi quando avviene senza idoneo titolo abilitativo. Inoltre eventuali caratteristiche di precarietà materie e strutturali, o l’istallazione di serramenti rimovibili non consentono di mantenere l’originaria natura di elemento accessorio.

Conclusioni e consigli utili

Il TAR Piemonte n. 1822/2026 ha confermato che chiudere con pareti e serramenti una copertura assentita come aperta può realizzare un nuovo volume abusivo. La SCIA originaria protegge soltanto le opere effettivamente rappresentate e conformi, senza poter coprire la successiva trasformazione in un locale chiuso, e neppure si consiglia di fare affidamento alla variante finale o in corso d’opera per casi simili.

La realizzazione di una tettoia aperta assentita con titolo edilizio deve rimanere conforme agli elaborati e alle condizioni che ne giustificano l’esclusione dal volume, perchè una successiva tamponatura con pareti o infissi richiede una nuova verifica urbanistico-edilizia prima dell’esecuzione, proprio perchè potrebbe si incide sui parametri urbanistico-edilizi. E la chiusura con VEPA in regime di edilizia libera al momento non è ammessa sulle tettoie, essendo testualmente concessa, a determinate condizioni, su porticati (non pubblici), logge e balconi con specifiche caratteristiche. È pur vero che non sempre ogni chiusura totale o parziale di una tettoia comporta diversa qualifica di intervento e relativa procedura ordinaria o a sanatoria, e per saperlo occorre prima verificare:

  • il titolo originario e gli elaborati allegati;
  • il numero e le caratteristiche dei lati chiusi;
  • la disciplina comunale e regionale sulle definizioni urbanistiche, quali volume, superficie lorda e superficie coperta;
  • la destinazione e l’uso stabile dello spazio;
  • la qualificazione della categoria di intervento ai sensi del d.P.R. 380/2001;
  • l’eventuale applicabilità di sanatoria o fiscalizzazione;
  • la presenza di vincoli quali la paesaggistici;
  • rispetto della disciplina strutturale antisismica;
  • il rispetto della disciplina codicistica;
  • e molto altro ancora…
carlo pagliai

Normativa e giurisprudenza richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, articoli 10, 22 e 33;
  • norme tecniche di attuazione del PRGC applicate al calcolo di volume, superficie e spazi aperti;
  • TAR Piemonte, Torino, sez. II, sentenza n. 1822/2026;
  • disciplina delle proroghe dei termini di ultimazione dei lavori applicabile alla SCIA esaminata.

FAQ

Chiudere una tettoia con serramenti richiede sempre il permesso di costruire?

Non sempre in astratto, ma quando la chiusura crea un ambiente stabile e nuovo volume può essere necessario il permesso. Vanno esaminati opera concreta e disciplina locale.

La SCIA resta valida se il termine per finire i lavori non è scaduto?

La sua efficacia riguarda le opere comprese negli elaborati. Non autorizza una chiusura diversa che crea volume non assentito.

È possibile pagare una sanzione invece di demolire?

Solo se ricorrono i presupposti della norma applicabile. Nel caso deciso, il TAR ha confermato la demolizione ai sensi dell’articolo 33.

Una nuova pratica presentata dopo i lavori sana automaticamente il box?

No. Occorre verificare il procedimento di regolarizzazione consentito e i relativi requisiti; una futura istanza non rende legittima l’opera già eseguita.


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carlo pagliai
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