Prossima entrata in funzione del Decreto ‘Scia 2’, pronti i modelli unificati delle pratiche edilizie.
Eppur si muove l’Apparato. La Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 ha siglato l’accordo sui modelli unificati e standarizzati
Con l’entrata in piena funzione del D. Lgs. 222/2016, detto anche ‘Scia 2’, dovremmo assistere ad una rilevante standarizzazione dei processi burocratici e autorizzativi, che uniformerà la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell’edilizia e delle attività commerciali.
In questa accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali hanno adottato i modelli unificati per le pratiche edilizie, raccolte nell’Allegato 2 dello stesso accordo.
CILA (comunicazione inizio lavori asseverata)
SCIA (segnalazione certificata inizio attività)
SCIA alternativa al permesso di costruire (SuperScia)
CAL (comunicazione Avvio lavori per esigenze contingenti e temporanee)
Comunicazione fine lavori
Segnalazione certificata per l’agibilità (SCA) con annessa Attestazione del DL o del professionista abilitato (art. 24 dpr 380/2001)
Adesso dovranno provvedere i Comuni, cioè dovranno pubblicare la modulistica unificata sui loro siti istituzionali entro e non oltre il 30 giugno 2017.
Domanda: ma non sarebbe il caso di attendere gli eventuali recepimenti regionali, anticipatori o ritardatari rispetto all’entrata in efficacia del Decreto ‘Scia 2’ ?
Non si corre il rischio di un doppio lavoro coi recepimenti ritardari da parte delle Regioni a statuto ordinario ?
Staremo a vedere. Per il momento consiglio ai lettori e professionisti di studiarsi la norma del Decreto ‘Scia 2’ D. Lgs. 222/2016, acquistando il corso online che abbiamo prodotto in due versioni:
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Il Comune può chiedere integrazioni nelle pratiche edilizie, ma deve valutarle realmente e rispettare i termini dei propri poteri di controllo. Recenti sentenze chiariscono il rapporto tra documentazione incompleta, integrazione SCIA, consolidamento della segnalazione e autotutela.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che alla CILA non si applica il preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis della legge 241/1990, la comunicazione non costituisce un’istanza diretta al rilascio di un titolo edilizio, ma una comunicazione proveniente dal privato per effettuare opere edilizie in regime libero.