Prima di invocare l’epoca remota, bisogna mettersi a ricostruire una complicata catena documentale riferita a ciascuna porzione dell'immobile e spingere le verifiche indietro nel tempo

Un immobile sottoposto a sequestro disposto dal giudice penale può rendere materialmente difficile eseguire un ordine di demolizione emesso dal Comune, tuttavia il sequestro non consente al destinatario di restare semplicemente inattivo. Il Consiglio di Stato n. 6560/2026 conferma che il soggetto interessato deve chiedere tempestivamente all’autorità giudiziaria (penale) il dissequestro finalizzato al ripristino e, se necessario, domandare al Comune il differimento del termine. Per quanto contradditorio, i due ordini di demolizione provenienti da autorità diverse possono coesistere, ma richiedono un attento coordinamento tra loro.
Punti chiave
- Il sequestro non elimina l’ordine di demolizione e impone al destinatario un comportamento attivo.
- Durante il condono sono ammesse soltanto opere di completamento, non trasformazioni ulteriori del manufatto abusivo.
- Il decorso del tempo non crea affidamento legittimo sulla conservazione dell’abuso.
- L’omessa precisa delimitazione dell’area ulteriore può limitare l’acquisizione, senza invalidare demolizione e acquisizione del sedime.
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Il sequestro non sospende automaticamente ogni obbligo
Gli appellanti sostenevano di non avere potuto demolire perché l’immobile era sottoposto a sequestro disposto dal giudice penale con provvedimento di condanna: il Consiglio di Stato ha richiamato il loro dovere di domandare all’autorità giudiziaria la restituzione o il dissequestro relativamente alle operazioni necessarie per eseguire il provvedimento demolitorio. Soltanto dopo avere dimostrato tale iniziativa può rilevare un’eventuale impossibilità non imputabile al soggetto colpito dalle ordinanze repressive dell’abuso.
Per evitare che due provvedimenti demolitori, emessi in sede penale e amministrativa, possano confliggere tra loro e paralizzandosi la rimessa in pristino, è possibile coordinare le attività nei confronti delle due rispettive autorità come segue:
- istanza al giudice del sequestro
- comunicazione al Comune progetto del ripristino e richiesta motivata di differimento.
È utile confrontare questo passaggio con i diversi orientamenti riepilogati in materia di ordinanza di demolizione e immobile sequestrato.
Acquisizione gratuita, area di sedime e sanzione
La mancata individuazione analitica dell’area ulteriore, rispetto al sedime del fabbricato oggetto di acquisizione gratuita, non travolge l’intero procedimento repressivo ormai entrato in fase esecutiva e ablativa, in quanto:
- se edificio abusivo e sedime sono identificabili, l’effetto acquisitivo può operare almeno su tali beni;
- l’indeterminatezza impedisce semmai di estenderlo automaticamente ad altre porzioni.
In questi casi diventa essenziale distinguere la validità dell’ordine dalla concreta estensione dei manufatti e aree oggetto di acquisizione gratuita ai sensi dell’articolo 31 DPR 380/2001; sul punto si rammenta infatti che la sanzione di acquisizione gratuita viene disposta e attuata dal Comune, quale punizione per la mancata ottemperanza nei termini contenuti nell’ingiunzione demolitoria emessa (solo) dal Comune, e non anche verso l’eventuale ordine di demolizione disposto dal giudice penale.
La sentenza richiama inoltre l’Adunanza plenaria n. 16/2023 in materia di acquisizione gratuita: l’inottemperanza costituisce una condotta omissiva distinta e connessa al rapporto con il bene. Quando il proprietario non può più demolire perché il bene è acquisito, resta il tema dei costi sopportati dall’amministrazione, salvo prova dell’assenza di imputabilità. Qualcosa di analogo è già stato esaminato sul blog relativamente all’acquisizione gratuita causata dagli abusi costruiti dall’affittuario e non demoliti, vedasi Cons. di Stato n. 6956/2026.
Conclusioni e consigli utili
Di fronte a un ordine di demolizione e a un sequestro, la cosa peggiore da fare è restare inerti; semmai occorre documentare immediatamente l’avvio delle relative attività e delle proprie iniziative per ottemperare ai provvedimenti demolitori già emessi dall’autorità giudiziaria e dal Comune, e predisporre un concreto percorso tecnico di ripristino. In sostanza se l’immobile è colpito contemporaneamente dall’ordine demolitorio disposto dal giudice con tanto di sequestro, e l’ordine di demolizione emesso dal Comune, occorre farsi autorizzare dal giudice penale e farsi dissequestrare da egli l’immobile, ma soltanto per obbedire al provvedimento sanzionatorio. Per questi motivi, al Comune si può dimostrare una oggettiva impossibilità di adempiere, provata e non imputabile, non semplicemente dichiarata. Certamente, una volta sbloccata, il soggetto interessato deve attivarsi sul serio.
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