Impossibile distinguere tra tipologie di superfici e volume escluse dalla Compatibilità paesaggistica, tranne per art. 36-bis TUE

Esiste un particolare vincolo di natura ambientale, oserei definirlo parente o gemello del severo vincolo idraulico R.D. 523/1904, lo stesso che vieta in maniera tassativa determinati interventi e costruzioni a ridosso dei corpi idrici.
Questo vincolo “paludi” è stato istituito con legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e legge 7 luglio 1902, n. 333, e riguarda le bonificazioni delle paludi e delle aree paludose, ed è normativa tuttora vigente. A questa si aggiunge anche il regolamento approvato con R.D. n. 368/1904, che ha sostituito il previgente regolamento 21 ottobre 1900, n. 409.
La normativa è molto articolata, ed è opportuno rilevare l’articolo 133 del R.D. 368/1904 perchè istituisce un vincolo conformativo di inedificabilità assoluta per fascia di rispetto idraulica, posto a tutela di interessi pubblici primari, e segnatamente:
- la sicurezza idraulica;
- la manutenzione delle opere di bonifica;
- la prevenzione del rischio esondativo.
Per questi motivi, la natura del vincolo opera sul bene, e non sul soggetto, e conseguentemente non ammette deroghe di alcun tipo.
Art. 133.
Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d’acqua, strade, argini ed altre opere d’una bonificazione:
a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l’importanza del corso d’acqua;
b) l’apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.
Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e) b sono tollerate, qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;
Secondo i dettami della sentenza del Consiglio di Stato n. 1748/2026, esso riveste natura conformativa e reale, gravando direttamente sul bene a tutela della sicurezza pubblica e della prevenzione del rischio esondativo. Questo regime vincolistico non ammette deroghe e opera indipendentemente dal soggetto che ha materialmente realizzato le opere, pertanto impedisce il buon esito dell’accertamento di conformità (sanatoria edilizia), soprattutto quando interessa la realizzazione di manufatti all’interno della fascia. La natura di vincolo di inedificabilità assoluta impedisce anche la regolarizzazione con pratica di condono edilizio.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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