Comune non poteva certificare Agibilità con illegittimità edilizie, ma Salva Casa ha disciplinato l'argomento
Gli spazi sottostanti e soprastanti i soppalchi costituiscono ambienti abitativi e vani accessori
Il Decreto sui requisiti igienico sanitari vince sempre, e sovrasta eventuali deroghe regolamentari.
Il soppalco è un particolare manufatto che taglia orizzontalmente una porzione dell’unità immobiliare. Ho scritto parzialmente perchè una parte della superficie pavimentata iniziale dovrà rimanere aperta a doppio volume (a tutta altezza), rispetto a quella coperta dal soppalco.
TUTTI I MIEI POST SUI SOPPALCHI
Il Regolamento Edilizio Tipo emanato con D.P.C.M. 20 ottobre 2016, nel suo Allegato A prevede la seguente definizione di “Soppalco” che riporto per esteso:
Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
L’interposizione di questo elemento all’interno di un volume esistente comporta la creazione di due distinti spazi: soprastante ad esso, e sottostante.
D’ora in avanti affrontiamo soltanto quelli a destinazione d’uso residenziale, anche se il discorso non è poi diverso per quelli ad altri usi.
In primo luogo faccio una breve considerazione relativa all’adeguata aerazione e illuminazione di questi spazi. Molto spesso infatti si presenta la difficoltà di garantire adeguata salubrità dell’aria, e in caso di insufficiente aperture sulle facciate esterne, si rischia di creare “l’effetto grotta”.
Ho coniato questa definizione per indicare locali in cui la circolazione dell’aria libera risulta assai difficile, riducendo quindi il suo ricambio e favorendone le condizioni di insalubrità.
In secondo luogo, si pone anche il problema dell’altezza minima di questi spazi che si vengono a creare con la sua realizzazione.
I vani creati col soppalco sono da considerare come normali stanze
Mi è capitato di leggere Piani Regolatori e Regolamenti Edilizi in cui sono indicate altezze inferiori a quelle minime previste dal celeberrimo D.M. 5 luglio 1975, cioè quello che dispone particolari requisiti minimi per l’Abitabilità degli alloggi.
Tra i diversi requisiti minimi introdotti a partire dal 1975, vi è l’altezza interna minima negli ambienti abitativi:
- 2,70 m: locali adibiti ad abitazione;
- 2,40 m: locali (accessori) per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli;
Queste altezze minime devono essere rispettate anche negli spazi soprastanti e sottostanti il soppalco, qualora siano destinate a tali usi (residenziali, è bene ripetere).
Qualora presente, le deroghe regolamentari comunali in questo senso vanno ignorate. Non possono infatti ridurre quelle previste da un provvedimento nazionale in materia igienico sanitaria.
Una possibile ipotesi di deroga che condivido, è quella dell’utilizzo destinato a deposito, cioè che non comporta permanenza umana fissa né transitoria.
In questo senso concordo con le stesse conclusioni indicate nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1273/2018, per un soppalco realizzato nel Comune di Napoli in contrasto con l’art. 15 comma 4 del Regolamento Edilizio comunale.
Nello stesso regolamento edilizio infatti restavano salve le altezze minime abitative previste dalle norme nazionali.
La questione dell’altezza in deroga è collegata anche alle deroghe per il recupero abitativo dei sottotetti. Oppure nel caso di Abitabilità in deroga richiesta a seguito di Condono edilizio, ritenuta inapplicabile per motivi di incostituzionalità.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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