Ammissibile ottenere monolocale "Salva Casa" mediante mutamento destinazione quale intervento di recupero patrimonio edilizio esistente

Legge Salva Casa non ha salvato neanche le nuove o difformi aperture esterne perchè qualificano modifiche di prospetto. La giurisprudenza amministrativa si è già espressa su molti punti e innovazioni apportate dal decreto-legge n. 69/2024 (L. 105/2024), e iniziano a palesarsi anche le prime pronunce sulle tolleranze costruttive ed esecutive “generose” per opere ultimate entro il 24 maggio 2024 ai sensi dell’articolo 34-bis D.P.R. 380/01, in particolare del comma 2-bis:
2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
Tra i vari intenti risolutori del Salva Casa erano stati sbandierati anche la regolarizzazione semplificata di pochezze edilizie, come la finestra in facciata o il balconcino, e pure la verandina, se andiamo a rivedere i vari proclami che hanno accompagnato in crescendo il percorso legislativo. Appena uscita la norma si rese necessaria l’analisi anatomica punto per punto, e molti colleghi mi chiesero se le modifiche di prospetto (lievi, beninteso) quali finestre o porte spostate, realizzazione o difformità dei balconi, e così via, potessero finalmente essere considerati automaticamente sanati, o al più non perseguibili per inserimento nel regime allargato delle tolleranze.
Sul punto avevo invitato alla prudenza, e rinnovo ancora l’invito: le tolleranze edilizie, vecchie e nuove, pur dotate di una certa elasticità, non possono essere tirate al punto di includere elementi completamente diversi da quanto risulta negli elaborati grafici dei rispettivi titoli abilitativi edilizi. Sul rapporto tra difformità di prospetto (o in facciata) e la possibile inclusione delle tolleranze esecutive ante 24 maggio 2024, si rileva una prima pronuncia negativa, sulla quale sarà interessante attendere le decisioni del Consiglio di Stato:
T.A.R. Basilicata, n. 16/2025 e n. 399/2025): «con riferimento alla realizzazione nella cucina degli immobili subalterni nn. 4 e 9 di una porta finestra, larga 1,25 m. ed alta 1,35 m., sembra che l’invocato art. 34 bis, comma 2 bis, DPR n. 380/2001, introdotto dal D.L. n. 69/2024 conv. nella L. n. 105/2024, nella parte in cui, “per gli interventi realizzati entro il 24.5.2024”, prevede che “costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni”, non sia stato violato, sia perché il predetto abuso edilizio non può essere qualificato come un’irregolarità esecutiva del muro esterno, sia perché si tratta di un’apertura nel muro esterno, che modifica il prospetto dell’edificio»;
Per quanto riguarda le tolleranze edilizie c’è un criterio da tenere in considerazione: le opere difformi, per rientrare nel regime di tolleranza, non possono essere di tipo aggiuntivo, innovativo o ulteriori rispetto a quelle previste nel progetto autorizzato.
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