Il TAR Lazio, Latina, n. 983/2026 chiarisce quando l’home restaurant, per le concrete modalità di esercizio, ricade nella disciplina della somministrazione e deve rispettare anche norme edilizie, urbanistiche e destinazione d’uso dei locali.

AUTORI: Avv. Fabio Squassoni e Carlo Pagliai
L’home restaurant consiste, in termini generali, nello svolgimento di un’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande all’interno di un’abitazione privata, normalmente rivolta a un numero limitato di clienti, in maniera generalmente saltuaria, e non continuativa. Il fatto che l’attività venga esercitata in casa propria, tuttavia, non significa che possa essere automaticamente considerata un’attività privata o libera da adempimenti amministrativi.
Quando la preparazione e il servizio dei pasti vengono effettuati dietro pagamento e sono rivolti anche a persone estranee alla normale cerchia familiare o amicale, possono infatti entrare in gioco le regole previste per la somministrazione di alimenti e bevande, oltre alla normativa sanitaria, commerciale, urbanistica ed edilizia.
Il problema principale consiste quindi nel capire quando una semplice esperienza culinaria organizzata in casa assume i caratteri di una vera attività economica di ristorazione. Si tratta di un settore che ad oggi non risulta disciplinato a livello nazionale, mentre alcune legislazioni regionali, come vedremo, hanno regolamentato la materia.
Indice
- In generale, perché la somministrazione professionale di cibi e bevande è regolata mentre quella domestica no
- Quando si applicano le regole del ristorante
- Il quadro normativo nazionale
- Le Regioni iniziano a disciplinare espressamente gli home restaurant
- Home restaurant e conformità dell’abitazione
- La sentenza che si ritiene più significa è quella del Consiglio di Stato n. 2437/2023
- TAR Lazio, Latina, sentenza n. 983/2026
- Tribunale di Pisa, sentenza n. 492/2024 link sentenza
- Conclusioni finali
In generale, perché la somministrazione professionale di cibi e bevande è regolata mentre quella domestica no
Ma perché esiste una normativa stringente per la ristorazione commerciale e non per la “ristorazione” in ambito famigliare?
I motivi sono molti perché, anche se non sempre saltano agli occhi, sono molte le differenze tra cucinare in ambito domestico e in ambito professionale. Mentre all’interno delle mura domestiche l’atto di cucinare si basa su un legame privato e di fiducia reciproca, in ambito commerciale lo Stato ha il dovere di proteggere i cittadini da rischi sanitari e frodi. Questo perché le due attività hanno un impatto molto diverso sulla salute e la sicurezza pubblica.
Vediamo quali sono le differenze che il legislatore ha ritenuto rilevanti per porre dei paletti alla ristorazione professionale e lasciare sostanzialmente libera quella famigliare.
Innanzi tutto è diverso l’impatto collettivo: se un pasto preparato in famiglia è contaminato, il danno colpisce una cerchia ristrettissima di persone, facilmente individuabili, mentre se un ristorante o una mensa servono cibo contaminato, l’impatto può trasformarsi in un’epidemia tossinfettiva che colpisce decine o centinaia di cittadini, sovraccaricando il sistema sanitario.
Subordinatamente al fatto che diverso è il rischio sanitario, diversa è l’esigenza di controllo delle filiere: le attività professionali gestiscono volumi maggiori di materie prime e per questo sono obbligate a seguire protocolli, come il sistema HACCP, per garantire la tracciabilità degli alimenti, il rispetto della catena del freddo e l’assenza di allergeni non dichiarati.
Un’altra differenza è la natura del rapporto: in famiglia i membri si conoscono direttamente, sono uniti da legami d’affetto e di cura reciproca e il cucinare è uno dei profili in cui si esprime tale cura, mentre il ristoratore ha un interesse economico nel somministrare cibi e bevande.
Un’altra è l’asimmetria informativa: il cliente di un ristorante non può entrare in cucina a controllare se le superfici sono pulite o se i cuochi si sono lavati le mani, non sa dove il ristoratore compra le materie prime e se sono adeguatamente conservate. Per questo lo Stato interviene e colma questa mancanza di controllo diretto con regole e divieti, in modo da garantire al consumatore uno standard minimo di sicurezza acquistabile “a scatola chiusa”.
Da ultimo ci sono esigenze più pratiche di controllo delle attività economiche: tasse, concorrenza e compagnia. In sintesi, la legge non regola la cucina di casa perché appartiene alla sfera privata e della libertà personale, mentre disciplina quella professionale perché si configura come un’attività economica con impatto sulla sicurezza della collettività.
Quando si applicano le regole del ristorante
L’home restaurant si pone a metà strada tra la cucina di casa e la cucina professionale. Ci si muove su un confine sfumato: se questo viene valicato, per lo Stato non si sta più cucinando in casa: si sta gestendo in casa un ristorante. In altre parole, non basta chiamare un’attività “home restaurant” perché questa rimanga estranea alla disciplina ordinaria della ristorazione, occorre verificare concretamente come viene svolta. In linea generale assumono particolare importanza elementi quali:
- preparazione e servizio di pasti o bevande;
- presenza dei clienti all’interno dell’abitazione;
- pagamento di un corrispettivo;
- accesso di clienti che non appartengono esclusivamente alla cerchia di amici o conoscenti;
- organizzazione dell’attività con una certa continuità;
- pubblicità tramite internet o social network;
- utilizzo di piattaforme digitali o altri sistemi di prenotazione.
Il Ministero competente si è occupato più volte dell’home restaurant e della somministrazione svolta in ambito domestico esprimendo pareri, e come si sa i pareri e circolari ministeriali non hanno valore di fonte normativa né giurisprudenziale, ma indirizzano in modo cogente gli uffici preposti nelle loro attività di controllo.
Il principio di fondo è che lo svolgimento dell’attività all’interno di una casa privata non è sufficiente, da solo, a escluderne il carattere economico quando vi sono preparazione e somministrazione di alimenti dietro corrispettivo. Di conseguenza può rendersi necessaria la SCIA per l’attività di somministrazione, da presentare attraverso il SUAP, oltre agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa applicabile.
Il quadro normativo nazionale
Si è premesso che non esiste ancora una disciplina statale organica e autonoma dell’home restaurant applicabile uniformemente a tutto il territorio nazionale; l’inquadramento deve quindi essere ricostruito attraverso diverse disposizioni nazionali, regionali e comunali.
Tra le principali fonti nazionali occorre considerare:
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in particolare l’articolo 64 relativo alla somministrazione di alimenti e bevande;
- Legge 25 agosto 1991, n. 287, relativa alla disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- D.Lgs. 59/2010, articolo 71, per i requisiti previsti per l’esercizio dell’attività;
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, per la gestione dei procedimenti amministrativi attraverso il SUAP;
- Regolamento (CE) n. 852/2004, relativo all’igiene dei prodotti alimentari e alle procedure di sicurezza alimentare basate sui principi HACCP.
L’articolo 64 del D.Lgs. 59/2010 prevede, come regola generale, che l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia assoggettata alla SCIA “commerciale” da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive, salvo i casi per i quali permane il regime autorizzatorio.
A queste disposizioni devono aggiungersi la normativa regionale, i regolamenti comunali, la disciplina igienico-sanitaria, impiantistica, acustica, antincendio, sicurezza, barriere architettoniche e, quando rilevanti, i vincoli, le norme urbanistiche ed edilizie applicabili all’immobile, e i regolamenti condominiali; si pone tra i vari temi la necessità di effettuare il mutamento di destinazione d’uso, disciplina recentemente semplificata in parte dalla L. 105/2024 “Salva Casa”.
Le Regioni iniziano a disciplinare espressamente gli home restaurant
L’assenza di una legge nazionale specificamente dedicata all’home restaurant non significa che l’attività sia priva di regole. Alcune Regioni hanno infatti iniziato a disciplinare espressamente il fenomeno.
- Marche – L.R. 5 agosto 2021, n. 22 e dal relativo regolamento regionale.
- L’Emilia-Romagna – determinazione regionale n. 4888 dell’8 marzo 2023, pubblicata nel BUR n. 85 del 29 marzo 2023;
- Friuli-Venezia Giulia – L.R. 9 dicembre 2025, n. 17.
Il tentativo di introdurre una legge nazionale sugli home restaurant
Negli anni scorsi il Parlamento ha esaminato anche una proposta legislativa specificamente dedicata agli home restaurant, senza tuttavia arrivare all’introduzione di una disciplina nazionale organica definitiva.
Sul progetto di legge intervenne anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il parere AS1319 del 14 marzo 2017. L’Antitrust espresse diverse osservazioni critiche sulla proposta, ritenendo alcune delle limitazioni previste eccessivamente restrittive rispetto alla natura dell’attività e potenzialmente problematiche sotto il profilo della concorrenza. Il mancato completamento di quel percorso legislativo ha contribuito a lasciare una situazione normativa frammentata, nella quale occorre oggi coordinare disciplina nazionale della somministrazione, normativa sanitaria, legislazione regionale e regolamentazione locale.
Home restaurant e conformità dell’abitazione
C’è poi un ulteriore aspetto che non deve essere sottovalutato, sul quale conviene soffermarsi soprattutto in ossequio alla disciplina dello Stato Legittimo (art. 9-bis TUE), ossia quello relativo all’immobile nel quale viene esercitata l’attività.
In questo momento è in corso una battaglia tra alcuni organi di rappresentanza della ristorazione “tradizionale” e alcune di quelle neonate a favore dei titolari dei “ristoranti casalinghi”. Il tema è assai diviso, e sui giornali si leggono notizie in cui alcune di esse minacciano querele e denunce per difendere le posizioni dei propri utenti iscritti. Questo clima si verifica ogni volta in cui nasce un settore produttivo al di fuori di una qualsiasi cornice normativa: in questa vacatio legis diventa difficile posizionare il nuovo confine tra una categoria esistente e quella nuova. Quando si forma una ampia zona grigia, tocca alla magistratura porre i nuovi paletti, anche con andamento ondivago.
Uno dei nodi di accesa discussione è appunto il confine tra svolgimento dell’attività rientrante nel perimetro dell’home restaurant e la ristorazione tradizionale; fatte salve le diverse disposizioni regionali (ma anche comunali), non esiste una specifica normativa che definisca uno spartiacque in funzione della superficie ove si svolge l’attività, dei coperti, delle attrezzature, dei giorni di apertura, degli addetti, requisiti professionali, HACCP, e così via
Difficile dirlo, ma quel che è certo è che la decisione di un giudice, chiamato ad esprimersi sulla singola fattispecie, potrebbe riqualificare in attività tradizionale quella astrattamente ritenuta “home”. È un po’ come quando si pensa di ristrutturare con una CILA, quando invece rientrava in SCIA: in quel caso l’opera è illecita e va sanata.
La qualificazione in ristorante tradizionale comporta anche l’assoggettamento alle medesime normative e disciplina dell’attivi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre a tutti gli aspetti commerciali, sanitari, norme di settore, eccetera.
L’articolo 3, comma 7, della Legge n. 287/1991 richiama infatti pure il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di destinazione d’uso dei locali.
La giurisprudenza in alcuni casi è già stata chiamata ad esprimersi su diverse casistiche, non più considerabili “casi isolati”.
La sentenza che si ritiene più significa è quella del Consiglio di Stato n. 2437/2023
La fattispecie esaminata nell’anzidetta sentenza riguarda un immobile nel quale il proprietario aveva realizzato diversi interventi edilizi abusivi e, contemporaneamente, svolgeva un’attività qualificata come home restaurant.
Nel 2017 il Comune aveva emesso un’ordinanza di demolizione contestando varie opere prive di permesso di costruire. In particolare risultavano: il cambio di destinazione del piano seminterrato da cantina a cucina-soggiorno, la realizzazione di un salone, un deposito e due tettoie, nonché la trasformazione del sottotetto da stenditoio a camere da letto e da lavatoio a bagno. Contestualmente, il Comune aveva ordinato anche la cessazione dell’attività di home restaurant esercitata nell’immobile.
Il proprietario aveva impugnato il provvedimento sostenendo, tra l’altro, che l’home restaurant dovesse essere considerato un’attività sostanzialmente libera, non riconducibile alla disciplina ordinaria della somministrazione di alimenti e bevande. Secondo questa impostazione, la Legge n. 287/1991 avrebbe riguardato soltanto la ristorazione tradizionale.
Il Consiglio di Stato ha invece ricostruito concretamente l’attività svolta. Dalla documentazione risultava infatti la gestione di un posto di ristoro con somministrazione di alimenti e prodotti tipici locali, destinato sia ai soci di un’associazione sia a ulteriori “clienti occasionali”. Proprio queste caratteristiche hanno portato i giudici a ricondurre l’attività al concetto di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande previsto dall’art. 1 della Legge n. 287/1991.
La vicenda presenta inoltre un forte collegamento tra attività economica e regolarità urbanistico-edilizia. Il Consiglio di Stato ha rilevato che gli abusi non potevano essere esaminati isolatamente, perché risultavano funzionalmente collegati allo svolgimento dell’home restaurant. In particolare, la trasformazione del sottotetto in camere e bagno e gli altri interventi contribuivano nel loro insieme alla configurazione dell’immobile utilizzato per l’attività. Per questo il Collegio ha ritenuto legittima la sanzione demolitoria per le opere non sanate.
Quanto alla cessazione dell’home restaurant, il punto centrale della decisione è che l’attività di somministrazione può essere esercitata soltanto in locali conformi alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e sulla destinazione d’uso, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 287/1991. Accertata la rilevante abusività dell’immobile, il Comune poteva quindi inibire anche la prosecuzione dell’attività.
In sintesi, la fattispecie non riguardava quindi un semplice utilizzo occasionale dell’abitazione per ospitare persone a cena, ma una vera attività organizzata di somministrazione di alimenti e bevande, esercitata anche nei confronti di clienti occasionali e all’interno di un immobile interessato da numerosi interventi edilizi abusivi. È proprio questa combinazione tra carattere economico della somministrazione e irregolarità edilizia dei locali che ha giustificato l’ordine comunale di cessazione dell’home restaurant.
TAR Lazio, Latina, sentenza n. 983/2026
Sulla stessa problematica di qualificazione di un’attività di ristorazione esercitata all’interno di un’abitazione privata, è degna di nota l’anzidetta sentenza. Nel caso esaminato l’attività veniva svolta con continuità durante i fine settimana, era pubblicizzata online ed era accessibile a una platea non limitata alla cerchia privata dell’interessato.
Il TAR ha ritenuto che la circostanza che l’attività fosse esercitata in un’abitazione privata non fosse sufficiente a escluderne il carattere economico e l’apertura al pubblico. Ciò non significa, però, che ogni home restaurant comporti automaticamente un cambio di destinazione d’uso dell’abitazione. Dato che si tratta di un TAR, vedremo se la questione sarà portata di fronte al Consiglio di Stato.
Tribunale di Pisa, sentenza n. 492/2024 link sentenza
In questo caso, è stata riformata la decisione del giudice di pace, e pertanto confermata la correttezza dell’operare del Comune che aveva emesso un’ordinanza di divieto prosecuzione dell’attività nei confronti di un home restaurant, per aver esercitato attività di somministrazione in assenza della SCIA, prevista in attuazione dell’articolo 64, comma 1, D.Lgs. 59/2010 e articolo 50 L.R. Toscana n. 62/2018.
Il Tribunale di Pisa ha ritenuto invece che l’esercizio di questa attività richiedesse una SCIA, ancorché svolta in abitazione privata; nella sentenza è stato riconosciuto un rapporto di genus a species: anche se l’attività di home restaurant presenta caratteristiche diverse (attività saltuaria, limitata capienza, ecc), la presenza di elementi come offerta al pubblico e pagamento di corrispettivi, sono stati sufficienti per assimilarla alla ristorazione dal punto di vista normativo.
Conclusioni finali
Difficile esprimersi sulla distinzione tra attività di ristorazione tradizionale e versione home. Occorre verificare caso per caso le modalità effettive di svolgimento dell’attività, la sua intensità, la disciplina regionale e comunale applicabile e la compatibilità urbanistico-edilizia dell’utilizzo concretamente effettuato. Il problema non è tanto la qualifica o avviamento iniziale, avvenuto davvero all’interno di perimetro dettato dal buon senso e dalla prudenza, ma quando l’attività cresce molto, e un titolare che si “fa prendere dalla mano”, aumentando la frequenza e intensità dell’esercizio. E forse questa crescita potrebbe comportare conflittualità sfocianti in accertamenti di natura edilizia e sanitaria, soprattutto in ambito condominiale. Prima di aprire un home restaurant serve quindi una verifica preventiva
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