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Il silenzio-assenso è sbandierato come uno dei pilastri della semplificazione amministrativa, ma spesso i cittadini e i professionisti si scontrano con l’inerzia della Pubblica Amministrazione che, pur non avviando o completando l’istruttoria di una istanza edilizia, si rifiuta perfino di certificare l’avvenuta formazione per decorso del tempo, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 20, comma -bis, della L. 241/1990 (introdotto dalla L. 108/2021).

2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (introdotto con L. 108/2021 comma 1 articolo 62)

Praticamente si tratta di un doppio silenzio consecutivo a due rispettive richieste. Sul punto è intervenuta la recente sentenza n. 893 del 3 febbraio 2026 del Consiglio di Stato, facendo chiarezza.

Sull’attestazione del silenzio assenso

Intanto si premette che la legge prevede un termine per il rilascio dell’attestazione di avvenuta formazione del silenzio-assenso pari a 10 giorni secondo la norma generale sul procedimento (art. 20, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990) e pari a 15 giorni secondo la norma speciale in materia di permesso di costruire (art. 20, comma 8, secondo periodo, t.u. edilizia).

Inoltre, la norma generale stabilisce che l’attestazione debba indicare il decorso dei termini del procedimento dando quindi atto dell’intervenuto accoglimento della domanda (art. 20, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990), e comunque decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una autocertificazione del privato ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000; la norma speciale invece prevede solamente che, nell’attestare il decorso dei termini del procedimento, l’amministrazione debba indicare la eventuale assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego, dovendo, altrimenti, comunicare nello stesso termine di 15 giorni che tali atti sono intervenuti (art. 20, comma 8, secondo periodo, t.u. edilizia).

Infine, nella norma generale si prevede che, nel caso di mancato rilascio dell’attestazione nel termine di 10 giorni, la stessa è sostituita da una autodichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 20, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990), mentre nulla di simile si prevede in materia di permesso di costruire.

Lo scopo della cosiddetta attestazione del silenzio-assenso è quella di rafforzare ulteriormente l’istituto di semplificazione del silenzio significativo, attraverso uno strumento di certificazione del silenzio in via amministrativa che si aggiunge alla diversa azione di accertamento del silenzio assenso in sede giurisdizionale. Ma a quanto pare può essere disatteso: se l’Amministrazione non ha istruito per inerzia la domanda di permesso di costruire, figurarsi se attesta la circostanza in cui si sia formato il silenzio-assenso: in quest’ultimo caso si certifica che la pratica in qualche modo è stata visionata e ritenuta meritevole di rimanere in essere, proprio col silenzio a cui la legge adesso attribuisce significato.

Questa “seconda” inerzia lascia nella piena incertezza sulle posizioni giuridiche del richiedente, che lo pone in una situazione di stallo sulla commerciabilità dell’immobile e sull’ottenimento di finanziamenti bancari, per i quali i professionisti tecnici e i notai esigono una prova documentale della legittimità del titolo edilizio. Tra l’altro, l’istituto del silenzio-assenso sulle istanze di permesso di costruire è stato, previsto anche dall’articolo 20 del D.P.R. 380/2001, è stato oggetto di recente modifica di assestamento con legge n. 182/2025, in particolar modo per disciplinare gli immobili sottoposti a vincoli di varia natura.

La fattispecie

Il caso trae origine dal ricorso di un privato contro il silenzio serbato da un Comune su una domanda di Permesso di Costruire (PdC), già dotata di precedente rilascio di autorizzazione paesaggistica, e nonostante il decorso dei termini di legge senza che l’amministrazione avesse espresso un diniego definitivo o richiesto integrazioni, l’ufficio tecnico comunale non ha provveduto ha rilasciare la formale attestazione di avvenuto silenzio-assenso, su richiesta del soggetto richiedente. Sull’istanza, infatti, rispetto alla richiesta del permesso avvenuta nell’anno 2018, il Comune si era limitato a comunicare preavviso di diniego ai sensi dell’articolo 10-bis L. 241/1990. Pertanto, nell’anno 2024, il richiedente il permesso ha chiesto il rilascio dell’attestazione circa la formazione del silenzio-assenso, senza ottenere alcuna risposta, e facendo ricorso a questo silenzio.

Il quadro normativo vigente

La pronuncia si muove all’interno di un perimetro normativo ben definito, finalizzato a ridurre gli effetti limitanti dell’inerzia da parte della Pubblica Amministrazione verso le istanze autorizzative ricevute. Premesso che consiglio sempre di non confidare sull’istituto del silenzio-assenso, ad oggi il quadro normativo è il seguente:

  • Art. 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia): stabilisce che, decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di permesso di costruire si intende accolta se non viene comunicato il diniego; i termini variano in base alle rispettive casistiche, in particolare se sussistono vincoli.
  • Art. 20, comma 2-bis della Legge 241/1990: impone all’amministrazione l’obbligo di rilasciare, in via telematica e su richiesta del privato, un’attestazione circa l’avvenuta formazione del silenzio-assenso entro dieci giorni dalla richiesta.
  • Art. 117 del Codice del Processo Amministrativo (CPA): disciplina l’azione contro il silenzio-inadempimento, strumento utilizzato nel caso di specie per obbligare il Comune a provvedere.

Si rammenta sempre e comunque che, alla pubblica amministrazione, resta impregiudicata la possibilità di effettuare annullamento in autotutela del titolo abilitativo formatosi per silenzio-assenso, ma in presenza di determinati presupposti: lo scopo è quello di consolidare posizioni giuridiche assunte, e di dare certezza ai diritti e provvedimenti amministrativi.

Le conclusioni

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 893/2026, ha accolto il ricorso, stabilendo che il Comune non può sottrarsi all’obbligo di certificazione. L’amministrazione è stata condannata a rilasciare l’attestazione richiesta entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, stabilendo inoltre che in caso di ulteriore inadempienza, la sentenza prevede la nomina di un commissario ad acta (un funzionario esterno delegato dal Prefetto) che si sostituisca al Comune per firmare l’atto, garantendo così al cittadino il superamento dello stallo burocratico.

Principi di diritto e interpretazioni applicate

I giudici di Palazzo Spada hanno cristallizzato alcuni principi fondamentali:

  • Dovere di trasparenza e collaborazione: la P.A. ha l’obbligo di eliminare ogni situazione di oggettiva incertezza. Il silenzio-assenso non è una “concessione”, ma un effetto legale automatico per il quale adesso la P.A. è obbligata a formalizzare al fine di garantire la stabilità dei rapporti giuridici.
  • Natura vincolata dell’attestazione: una volta decorsi i termini istruttori senza interruzioni legittime, il rilascio del certificato non è discrezionale, e l’amministrazione non può limitarsi a tacere: o certifica il l’avvenuta decorrenza dei termini sulla richiesta avanzata entro 10 dieci giorni. Si sottolinea un punto: il cittadino, decorsi tali termini, può sostituire la mancata attestazione con una autocertificazione, a suo rischio e pericolo.
  • Tutela dello Stato Legittimo: l’attestazione non serve solo al privato, ma è necessaria per definire lo “Stato Legittimo” dell’immobile, ormai requisito indispensabile per qualsiasi atto traslativo o pratica edilizia.

FAQ – Domande e Risposte Rapide

Cosa posso fare se il Comune ignora la mia richiesta di attestazione di silenzio-assenso?

Ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato n. 893/2026, si può inviare una diffida formale citando l’art. 20 comma 2-bis della L. 241/90. Se l’ente persiste nel silenzio, è possibile ricorrere al TAR contro il silenzio-inadempimento per ottenere un ordine di provvedere e l’eventuale nomina di un commissario; resta tuttavia la possibilità di effettuare autocertificazione, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di certificazione.

Il silenzio-assenso si forma anche se il progetto presenta lievi irregolarità urbanistiche?

Sul punto si sono formati di orientamenti: uno formalistico e uno sostanzialista, e quest’ultimo ammette la possibilità di formazione del silenzio-assenso anche in casi di istanze non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia. Premesso che sul punto nutro diverse riserve, si rinvia alla lettura di questo approfondimento sul blog.

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Carlo Pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE

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