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serra solare veranda

Non basta guardare la somiglianza materiale a una veranda, occorre verificare se conserva davvero la funzione bioclimatica che giustifica il trattamento urbanistico di favore.

Tra Serra solare e veranda il passo è breve: nel Regolamento Edilizio Tipo nazionale (2016) il legislatore ha fornito definizione della sola veranda, per questo la definizione dei manufatti qualificabili come serre solari è rinvenibile nelle legislazioni regionali. Chiaramente bisogna distinguere che il profilo di nostro interesse è quello urbanistico-edilizio, perchè il profilo di risparmio energetico per apporto solare passivo all’edificio fa parte della disciplina della L. 10/91 e D.Lgs. 192/2005, integrate pure dalle rispettive discipline regionali ove presenti.

Molte Regioni, quando hanno deciso di regolamentare la possibilità di realizzare serre solari, hanno previsto regole e condizioni ferree per evitare possibili usi impropri, ossia per vedere usare in un secondo tempo ad altre funzioni questi elementi costruttivi trasparenti. Di fatto, in regime invernale diventano altamente appetibile usarle come verande, solarium, spazi ricreativi o comunque con usi accessori importanti per l’abitazione (spazi lavanderia, palestra, gioco). Per cui, anche in questo post si farà riferimento ad una fattispecie legata sì alla disciplina regionale dell’Umbria, ma contenente criteri utili per tutto il territorio nazionale.

***Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6425/2026, ha chiarito (o meglio, ha ribadito) il peso della funzione energetica, della relazione tecnica L. 10/1991 e dei requisiti costruttivi, perchè il problema nasce soprattutto quando uno spazio vetrato, progettato come serra bioclimatica, viene adibito a normale locale dell’abitazione.

Introduzione

La serra solare è uno di quei manufatti edilizi sui cui ruota attorno molta confusione, soprattutto quando viene considerata una scorciatoia per ottenere nuovo spazio abitabile senza conteggiarlo come superficie utile, accessoria o volumetria. Il confine con la veranda può diventare molto sottile, perché entrambe possono presentarsi come spazi chiusi, prevalentemente vetrati e apribili, solitamente addossati alla facciata di un edificio.

La differenza non dipende soltanto dall’aspetto esteriore: conta soprattutto la funzione energetica effettivamente svolta, insieme ai requisiti tecnici stabiliti dalla normativa di settore applicabile. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6425/2026, ha affrontato nuovamente questo problema, fornendo indicazioni interessanti anche sul valore della relazione energetica e sull’impossibilità di introdurre requisiti ulteriori non previsti dalla disciplina regionale.

Ho già affrontato i requisiti e i permessi necessari per realizzare una serra solare, perché si tratta di un manufatto particolare: crea uno spazio fisicamente chiuso, ma può beneficiare di una disciplina urbanistico-edilizia favorevole proprio in ragione della sua funzione energetica.

Punti chiave

  1. La denominazione “serra solare” inserita nel progetto non è sufficiente: devono risultare concretamente dimostrati funzione energetica e requisiti tecnici previsti dalla normativa.
  2. La presenza di pavimenti, impianti o finiture interne non trasforma automaticamente una serra solare in veranda, quando tali elementi non siano vietati dalla disciplina applicabile.
  3. Il vero rischio nasce quando lo spazio perde la propria funzione bioclimatica e viene utilizzato stabilmente come ampliamento dell’abitazione: in quel momento la distinzione dalla veranda diventa molto difficile da sostenere.


Il caso deciso dal Consiglio di Stato

In passato ho già evidenziato che devono essere verificati concretamente i requisiti necessari affinché una serra solare non venga qualificata come veranda o altro ampliamento edilizio. Stavolta la fattispecie riguardava alcuni interventi per i quali è stata presentata una SCIA, tra cui due serre solari bioclimatiche, rispettivamente collocate al decimo e all’undicesimo piano dell’edificio residenziale. Alla pratica erano state allegate, tra gli altri documenti, una relazione tecnica e una relazione energetica L. 10/1991.

Il Comune aveva tuttavia contestato la qualificazione delle opere come serre solari, arrivando a ritenerle sostanzialmente assimilabili a spazi utilizzabili ordinariamente. Il punto centrale non era soltanto la forma delle strutture, ma la possibilità di ricondurle realmente alla disciplina speciale delle serre solari.

La funzione energetica resta il requisito determinante

Il Consiglio di Stato si è pronunciato richiamando l’articolo 17 del regolamento regionale umbro n. 2/2015, secondo cui determinate serre solari possono non essere computate nella superficie utile coperta, nel rispetto di requisiti precisi. Tra questi risultavano una superficie vetrata non inferiore al 70%, l’assenza di impianti di riscaldamento, determinati limiti dimensionali rispetto alla superficie utile coperta dell’edificio e soprattutto l’effettiva funzione energetica della struttura.

Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che la qualificazione della serra solare rimane collegata alla captazione energetica solare passiva e ai requisiti strutturali previsti dalla norma. In sostanza, il vantaggio urbanistico non deriva dalla forma architettonica della serra, ma dalla ragione energetica per la quale quella superficie viene realizzata. Ed è un passaggio importante anche dal punto di vista operativo: se viene meno quella funzione, diventa difficile continuare a sostenere che quel volume possa ancora qualificarsi come tale, tramutandosi in un volume vero e proprio.

Il Comune aveva riscontrato anche finiture interne delle strutture, quali pavimentazione, impianto elettrico, visiere e arredi, ritenendole indici di un possibile utilizzo ordinario degli spazi, e pertanto elementi sufficienti per riqualificare in volume; il Consiglio di Stato ha però osservato che la normativa regionale presa in esame non stabiliva specifici divieti relativi alle finiture interne, mentre la disciplina comunale che pretendeva serre prive di pavimenti o impianti non poteva aggiungere requisiti vincolanti non contenuti nella normativa sovraordinata. La sentenza afferma infatti, con riferimento alla disciplina applicabile, che «la qualificazione della serra solare è ancorata esclusivamente alla funzione di captazione energetica e a requisiti strutturali tipizzati».

Questo però non significa che una serra solare possa essere liberamente trasformata in soggiorno, camera o ampliamento dell’abitazione: significa soltanto che pavimentazione e impianto elettrico, considerati isolatamente, non erano sufficienti nel caso esaminato per negare la qualificazione energetica prevista dalla normativa regionale.

Nella SCIA è stata infatti presentata in allegato una relazione L. 10/1991 redatta dal professionista termotecnico, contenente la descrizione dell’elemento “serra solare” e la dimostrazione del risparmio energetico attraverso opportuni calcoli. Nel giudizio amministrativo il Consiglio di Stato ha tenuto conto di questa documentazione tecnica, considerandola dimostrativa della natura dell’elemento solare.


Attenzione a estendere automaticamente questa sentenza in tutta Italia

La pronuncia deve comunque essere letta entro i propri limiti, perchè ha esaminato un caso all’interno di una specifica disciplina regionale dell’Umbria, in particolare l’articolo 17 del regolamento regionale n. 2/2015. Ciò significa che le condizioni per qualificare una costruzione come serra solare possono invece essere disciplinate diversamente dalle normative regionali e dagli strumenti locali. Pertanto non esiste una regola nazionale per qualificare le caratteristiche, dimensioni e qualità della serra solare, per differenziarla dalla veranda.

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Sono CARLO PAGLIAI, ingegnere urbanista, esperto in conformità e commerciabilità immobiliare.

carlo pagliai

Conclusioni e consigli utili

Una serra solare può certamente assomigliare molto a una veranda, ma la differenza giuridica non può essere ricercata soltanto nell’aspetto materiale dell’opera. Prima di progettare questi interventi occorre verificare la normativa vigente nel territorio interessato, i limiti dimensionali, la percentuale delle superfici vetrate, le prestazioni energetiche richieste e soprattutto le condizioni affinché le superfici possano essere escluse dai computi planivolumetrici ed urbanistici. Conta molto la funzione di vantaggio energetico, da esibire con apposita relazione energetica, dimostrativa dei vantaggi in regime invernale. Si segnala anche che la serra solare possa produrre l’effetto contrario in regime estivo, motivo per cui si progettano e realizzano completamente apribili, onde evitare effetti di surriscaldamento.

Un altro piano sottovalutato riguarda la natura di elemento costruttivo: ancorché apribile, si configurerebbe di fatto come una “veranda mobile”, e pertanto i confinanti potrebbero insinuare che la sua permanenza possa qualificarla come costruzione, pertanto soggetta al regime delle distanze legali dai confini e tra costruzioni. Per non parlare delle possibili lamentele dei vicini circa il decoro architettonico del fabbricato.

Una volta comprese queste coordinate, si può ragionare su come progettare una serra solare.

Quadro normativo e giurisprudenziale richiamato

Norme

  1. Regolamento regionale Umbria n. 2/2015, art. 17 – disciplina richiamata dalla sentenza per le serre solari e per le condizioni di esclusione dal computo della superficie utile coperta.
  2. Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 6 – richiamata nel giudizio con riferimento ai poteri istruttori dell’Amministrazione.
  3. L. 10/1991.
  4. D.Lgs. 192/2005.

Giurisprudenza

  1. Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza n. 6425 del 7 agosto 2026 – decisione relativa alla qualificazione di serre solari bioclimatiche e ai relativi requisiti energetici e costruttivi.
  2. TAR Umbria, Sezione I, sentenza n. 213/2024 – pronuncia di primo grado successivamente impugnata davanti al Consiglio di Stato.

FAQ

Una serra solare può essere utilizzata come una normale stanza?

La serra beneficia di una disciplina particolare in quanto svolge una funzione energetica. Un utilizzo stabile come soggiorno, camera o altro locale ordinario può mettere in discussione tale qualificazione e far emergere la natura di veranda o ampliamento.

Serra solare e veranda sono la stessa cosa?

No. Possono essere materialmente simili, ma la serra solare deve rispettare specifici requisiti tecnici ed energetici. La veranda costituisce invece normalmente uno spazio chiuso suscettibile di produrre nuova superficie o volume.

Una serra solare può avere il pavimento?

Dipende dalla disciplina applicabile. Nella vicenda esaminata dal Consiglio di Stato, la normativa regionale umbra non vietava espressamente pavimentazioni e determinate finiture, che quindi non potevano da sole comportare la qualificazione dell’opera come veranda.

La presenza dell’impianto elettrico trasforma la serra in veranda?

Non necessariamente. Anche questo elemento deve essere valutato insieme alla normativa regionale e comunale, alle caratteristiche costruttive e soprattutto alla funzione energetica effettivamente svolta dalla struttura. Solitamente sono esclusi impianti per evitare usi impropri.

Per realizzare una serra solare basta dimostrare un risparmio energetico?

No. Il beneficio energetico è fondamentale, deve essere dimostrato, ma devono essere rispettati anche gli ulteriori requisiti dimensionali, costruttivi e urbanistici previsti dalla normativa territoriale applicabile.

Una serra solare può essere esclusa dal calcolo della superficie e del volume?

Può esserlo soltanto quando la normativa applicabile lo prevede e risultano rispettate tutte le relative condizioni. L’esclusione dai parametri urbanistici non deriva semplicemente dalla denominazione dell’opera come “serra solare”. Alcune legislazioni regionali e alcuni regolamenti comunali prevedono caratteristiche e dimensioni massime onde evitare usi impropri.

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Carlo Pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.

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