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Le opere abusive realizzate prima della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 possono essere sanzionate oggi applicando direttamente il regime più severo del DPR 380/2001? La risposta non è univoca, occorre distinguere la permanenza della situazione abusiva dall’applicazione retroattiva di una specifica sanzione amministrativa.

La consolidata giurisprudenza ritiene applicabile la disciplina vigente al momento dell’intervento del Comune soprattutto per il regime sanzionatorio e misure dirette al ripristino dello stato dei luoghi. Un risicatissimo diverso orientamento, recentemente ripreso dal TAR Puglia, Bari, n. 861/2026, valorizza invece i principi di legalità e irretroattività sanzionatoria, affermando che i regimi repressivi progressivamente rafforzati valgono normalmente per il futuro.

Per come è strutturato attualmente l’ordinamento, è da ritenere questo orientamento favorevole più improbabile da applicare, anche se da tempo professo l’esigenza di escludere la natura abusiva delle opere preesistenti ad una determinata soglia, denominandolo “Giubileo dell’urbanistica“. I nostri parlamentari stanno lavorando alla redazione del Codice dell’Edilizia, dovrebbero affrontare anche questo nodo.

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Punti chiave:

  • Sanzioni edilizie introdotte dalla Legge 47/1985 e dal DPR 380/2001 e applicabilità agli illeciti commessi in epoca precedente.
  • La permanenza dell’abuso non coincide necessariamente con la retroattività della sanzione: occorre distinguere tra demolizione, misura ripristinatoria e sanzione pecuniaria.
  • Per i vecchi immobili è decisivo ricostruire l’epoca dell’intervento, la disciplina allora vigente e lo stato legittimo attraverso tutti i documenti storici disponibili.

Il caso esaminato dal TAR Puglia n. 861/2026

La controversia ha riguardato un appartamento situato dentro un edificio costruito tra il 1950 e il 1951, sulla base di una licenza edilizia dell’epoca. Nel corso di una successiva verifica erano emerse alcune difformità rispetto agli elaborati originari, relative alla distribuzione interna e a un presunto ampliamento verso il cortile posteriore.

Il precedente proprietario aveva avviato una pratica edilizia, conclusa dal Comune con il diniego del permesso di costruire in sanatoria, e la nuova proprietaria, rimasta sostanzialmente estranea al procedimento fino alla comunicazione del provvedimento finale, aveva impugnato il diniego.

Il TAR Puglia, con sentenza n. 861/2026, ha accolto il ricorso e annullato gli atti comunali, rilevando carenze istruttorie e motivazionali. Non risultava sufficientemente dimostrato né quando fosse stata realizzata la difformità né se vi fosse stato realmente un ampliamento successivo alla costruzione originari. Nel momento in cui scrivo non risulta proposto appello.

La ricostruzione dell’edificio storico non può essere effettuata con criteri attuali

Un passaggio rilevante della sentenza riguarda la necessità di valutare gli immobili risalenti considerando le modalità progettuali, costruttive e amministrative dell’epoca; il fabbricato era stato costruito in muratura portante di tufo, secondo una struttura cosiddetta scatolare. Il TAR Puglia ha ritenuto plausibile che determinate demolizioni parziali potessero incidere sulla stabilità complessiva dell’edificio e ha osservato che la tecnica costruttiva sembrava poco compatibile con l’ipotesi di un ampliamento eseguito successivamente.

Gli elaborati progettuali degli anni Cinquanta erano inoltre molto più sintetici rispetto agli standard attuali. Non potevano essere valutati pretendendo lo stesso grado di dettaglio delle rappresentazioni prodotte oggi mediante rilievi strumentali e applicazioni informatiche. La minore precisione degli elaborati storici non dimostra automaticamente l’esistenza di un abuso edilizio.

Il valore dell’abitabilità rilasciata dopo il sopralluogo comunale.

Nel 1951 il Comune aveva rilasciato l’abitabilità dopo un sopralluogo eseguito dai propri funzionari. All’epoca trovava applicazione l’articolo 221 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, secondo cui l’autorizzazione all’abitabilità presupponeva un’ispezione finalizzata anche a verificare la conformità della costruzione al progetto approvato. Il rilascio dell’abitabilità non è stato qualificato dal TAR come una sanatoria implicita né come un titolo edilizio sostitutivo. Tuttavia, la verifica comunale effettuata contestualmente all’ultimazione dell’edificio costituiva un elemento istruttorio rilevante, che l’amministrazione non poteva ignorare.

È assodato che in linea generale l’abitabilità rilasciata dal Comune non sana automaticamente ogni difformità, ma può aiutare alla ricostruzione delle fasi costruttive e alla valutazione dell’attendibilità degli elaborati originari.

L’unica eccezione riguarda l‘Abitabilità o Agibilità con funzione di tolleranza costruttiva, applicabile alle sole parziali difformità accertate dai funzionari pubblici incaricati all’epoca (cioè ante DPR 425/1994), ai sensi dell’articolo 34-ter comma 4 del DPR 380/2001, così come inserito dalla L. 105/2024.

Quali sanzioni esistevano prima della Legge 47/1985

Come spiegato a più riprese sul blog, la vera fonte dei problemi che mantiene aperta la porta con gli abusi edilizi del passato è l’articolo 40 della L. 47/1985. Infatti, nel decorso del tempo il regime vigente sanzionatorio e repressivo edilizio si è evoluto molto.

Nel testo originario della Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, i poteri repressivi erano regolati principalmente dagli articoli 26 e 32, in cui risiedevano margini di valutazione discrezionale riposti nelle mani dell’autorità comunale, oltre che al competente Ministero. Il sistema non coincideva con quello successivamente introdotto dalla Legge 47/1985 e poi trasfuso nel DPR 380/2001.

Prima delle modifiche introdotte dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765, il potere demolitorio era connesso soprattutto alle opere contrastanti con il piano regolatore e veniva configurato in termini meno rigidi rispetto al sistema attuale, e non esistevano gli strumenti repressivi definiti come le vigenti ordinanze di demolizione e rimessa in pristino.

La Legge Ponte n. 765/1967 modificò l’articolo 26 della Legge 1150/1942, estendendo l’intervento repressivo anche alle opere eseguite senza licenza, in contrasto con essa o non conformi al programma di fabbricazione e al regolamento edilizio. Tra l’altro, la legge ponte introdusse anche una norma che precludeva i poteri repressivi col decorso del termine quinquennale dal formale ottenimento dell’agibilità.

Il principio affermato dal TAR Puglia n. 861/2026

Il TAR Puglia ha richiamato il principio del tempus regit actum, collegandolo al principio generale di irretroattività stabilito dall’articolo 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile. Secondo la sentenza, i regimi repressivi dell’attività edilizia, progressivamente rafforzati nel corso del tempo, operano normalmente per il futuro e non possono essere automaticamente applicati alle opere realizzate prima della loro introduzione.

Il Collegio ha collegato questa conclusione anche alla natura sanzionatoria delle misure amministrative, richiamando:

  • l’articolo 25, secondo comma, della Costituzione;
  • gli articoli 1 e 12 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l’articolo 2, primo comma, del Codice penale;
  • il principio generale di legalità.

Il concetto applicato dal TAR è che nessuno può essere assoggettato a una sanzione amministrativa fondata su una disposizione entrata in vigore dopo la commissione della violazione, salvo che una norma stabilisca espressamente e legittimamente il contrario, e all’interno della sentenza è contenuta questa massima:

«In materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità, secondo cui (art. 1, l. 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”) “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione” ed anche a voler interpretare in maniera restrittiva, come generalmente riconosciuto, l’art. 25 Cost., nel senso che esso si riferisca alle sole norme penali, ciò non toglie che per le sanzioni amministrative debba pur sempre valere il generale canone di irretroattività posto dall’art. 11, disp. prel. cod. civ.” (così Cons. St., sez. VI, 4 novembre 2014, n. 5422, idem Cons. St., sez. V, 20 novembre 2015, n. 5287); in particolare, è stato precisato che “In applicazione del canone generale di irretroattività posto dall’articolo 11 disp. prel. c.c. le sanzioni amministrative comminate dalla l. 28 febbraio 1985 n. 47 non sono generalmente applicabili con effetto retroattivo e non possono essere perciò irrogate per costruzioni edilizie portate a compimento prima dell’entrata in vigore della legge stessa” (così Cons. St., sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5158); infine, costituisce ius receptum che, in tema di fattispecie di illeciti amministrativi (anche edilizi), i principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell’analogia, di cui all’art. 1 legge n. 689 del 1981, comportano l’assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo in cui si è verificato» (ex multis: Cass., sez. II civ., 28 aprile 2022, n. 13336, Cass., sez. II civ., 9 gennaio 2019, n. 300, Cass., sez. un. civ., 29 gennaio 1994, n. 890).

Irretroattività delle sanzioni non significa regolarità dell’immobile

Il passaggio più delicato da capire consiste nel non confondere l’eventuale inapplicabilità di una determinata sanzione sopravvenuta con la legittimità edilizia dell’opera: un intervento potrebbe risultare non conforme alla disciplina applicabile al momento della realizzazione, senza che possa essere irrogata la specifica sanzione pecuniaria o ripristinatoria introdotta soltanto in epoca successiva.

Di conseguenza, l’impossibilità di applicare retroattivamente una sanzione non produce necessariamente:

  • una sanatoria automatica;
  • la formazione di un nuovo titolo edilizio;
  • la conformità urbanistica dell’immobile;
  • la piena commerciabilità del bene;
  • l’eliminazione di ogni responsabilità professionale nella dichiarazione dello stato legittimo.

L’irretroattività può incidere sulla risposta sanzionatoria, ma non trasforma da sola un’opera irregolare in un’opera assentita. In sostanza l’opera rimarrebbe irregolare, ma non più perseguibile: sembra un ossimoro, ma questo ragionamento somiglierebbe più ad una fiscalizzazione automatica e gratuita. E a molte persone andrebbe bene lo stesso, perchè consentirebbe il mantenimento dell’opera in situ.

L’orientamento contrario: l’abuso edilizio come illecito permanente

La pronuncia del TAR Puglia deve essere comparata con un orientamento giurisprudenziale prevalente (oserei dire pacifico), secondo cui l’abuso edilizio configura un illecito permanente, e pertanto la situazione di illiceità non si esaurisce al momento della costruzione, ma perdura fintanto che non avviene la demolizione dell’opera o al conseguimento della regolarizzazione o sanatoria. Da ciò viene fatta discendere l’applicazione del regime sanzionatorio vigente quando il Comune adotta il provvedimento repressivo.

Il Consiglio di Stato, anche con la sentenza n. 204/2022, ha affermato che la natura permanente dell’illecito edilizio consente di applicare la disciplina vigente al momento dell’adozione della sanzione, comprese, secondo tale indirizzo:

  • le tolleranze costruttive ed esecutive;
  • regime di sanatoria
  • le sanzioni pecuniarie sostitutive della demolizione (fiscalizzazione);
  • strumenti repressivi e sanzionatori, vedi ordinanze;
  • eccetera.

Secondo questo orientamento, non vi sarebbe una vera applicazione retroattiva della legge più gravosa verso le preesistenti irregolarità edilizie, perché l’illecito continuerebbe a prodursi anche dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.

Il ruolo dell’articolo 40 della Legge 47/1985

Si è anticipato che l’articolo 40, primo comma, della Legge 47/1985 rappresenta uno dei principali argomenti utilizzati per sostenere l’applicazione del nuovo sistema repressivo agli abusi anteriori. La disposizione stabilisce testualmente che:

«se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all’articolo 31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I.».

La norma riguardava espressamente le opere:

  1. realizzate in assenza di licenza o concessione;
  2. realizzate in totale difformità;
  3. non interessate da una valida domanda di condono.

La sua formulazione non comprendeva, almeno apparentemente, le parziali difformità o variazioni essenziali, e tanto meno le opere di minore rilevanza soggette oggi a SCIA e CILA. Proprio da questa differenza è nato l’orientamento isolato che ha escluso l’applicazione retroattiva delle nuove sanzioni pecuniarie alle difformità minori realizzate prima del 1985, orientamento che non ha avuto continuità (vedi ad esempio Cons. di Stato, sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7392).

Demolizione e sanzione pecuniaria non sono necessariamente equivalenti

Una possibile chiave di lettura del contrasto riguarda la differenza tra misure ripristinatorie e sanzioni propriamente afflittive.

L’ordine di demolizione mira principalmente a eliminare una trasformazione del territorio tuttora incompatibile con l’ordinamento. Per questo motivo viene frequentemente considerato una misura ripristinatoria, applicabile anche a distanza di molti anni.

La sanzione pecuniaria, invece, può assumere una funzione maggiormente afflittiva. Quando sostituisce la demolizione perché il ripristino risulta tecnicamente impossibile, occorre verificare se fosse già prevista dalla normativa vigente al momento dell’intervento.

Il Consiglio di Stato n. 5158/2013 aveva escluso l’applicabilità retroattiva della sanzione pecuniaria prevista dalla Legge 47/1985 a una costruzione ultimata prima della sua entrata in vigore. Lo stesso principio è stato richiamato dal TAR Puglia n. 861/2026.

La natura concretamente ripristinatoria o afflittiva della misura può incidere sull’applicazione dei principi di legalità e irretroattività.

Stato legittimo degli immobili risalenti

Il TAR ha collegato il problema sanzionatorio alla ricostruzione dello stato legittimo degli immobili più datati, e tra questi vanno considerati quelli realizzati o trasformati anteriormente alla data del 1° settembre 1967. Infatti, per gli edifici risalenti non è sempre possibile individuare un unico elaborato perfettamente rappresentativo dello stato autorizzato, e la sua esaustività di rappresentazione grafica. Devono essere valutati complessivamente:

  • titoli edilizi;
  • elaborati progettuali;
  • licenze e atti di assenso;
  • certificati di abitabilità o agibilità;
  • documentazione catastale;
  • fotografie e rappresentazioni storiche;
  • documentazione amministrativa conservata dal Comune;
  • pratiche autorizzative e depositi strutturali;
  • autorizzazioni emesse dagli enti preposti alla tutela dei vincoli;
  • altri elementi coevi alla costruzione.

L’articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001 consente, nei casi previsti, di ricostruire lo stato legittimo anche attraverso documenti probanti e altri elementi oggettivi, soprattutto quando esista soltanto un principio di prova del titolo. Prima di sanzionare una presunta difformità storica, il Comune deve dimostrare in modo attendibile quale fosse lo stato assentito e quando sia avvenuta la trasformazione contestata.

Obblighi istruttori del Comune e posizione del proprietario successivo

La sentenza del TAR Puglia ha censurato anche la posizione assunta dal Comune nei confronti della proprietaria che aveva acquistato l’immobile dopo l’avvio della pratica edilizia. Il proprietario attuale può essere destinatario delle misure ripristinatorie anche quando non sia autore materiale dell’abuso, perché l’ordine di demolizione segue normalmente il bene. Tuttavia, ciò non esonera l’amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria completa e di motivare adeguatamente il provvedimento.

Il TAR ha richiamato anche l’articolo 43 del DPR 445/2000, secondo cui le amministrazioni devono acquisire d’ufficio i documenti già detenuti da altre pubbliche amministrazioni: non può essere trasferito integralmente sul proprietario incolpevole l’onere di ricostruire documenti storici già presenti o che avrebbero dovuto essere conservati negli archivi pubblici.

Principio generale, motivazione del caso e limiti della sentenza

La portata della pronuncia deve essere letta con la dovuta cautela, prima di farsi prendere da facili entusiasmi. Il TAR Puglia ha certamente affermato un principio generale favorevole all’irretroattività dei regimi sanzionatori amministrativi edilizi sopravvenuti. Tuttavia, l’annullamento del diniego è dipeso anche da elementi specifici:

  • mancata o inadeguata dimostrazione probatoria dell’epoca della difformità;
  • dubbio sull’effettiva esistenza dell’ampliamento;
  • caratteristiche strutturali dell’edificio;
  • abitabilità rilasciata dopo sopralluogo;
  • documentazione progettuale storica sintetica o carente;
  • estraneità della proprietaria al procedimento originario;
  • difetto di istruttoria e di motivazione.

La sentenza non ha stabilito che tutti gli abusi anteriori al 1985 siano automaticamente immuni dalle sanzioni del DPR 380/2001.

Conclusioni e consigli utili

Invito ancora alla prudenza perchè questa sentenza del TAR Puglia rappresenta una pronuncia isolata: le sanzioni edilizie introdotte dalla Legge 47/1985, e poi confluite nel DPR 380/2001, valgono in via retroattiva per qualsiasi difformità realizzata in epoca precedente.

Anche se il TAR Puglia n. 861/2026 ha ripreso sentenze isolate e ormai datate, affermando che i regimi repressivi progressivamente rafforzati operano, in linea generale, per il futuro e che le sanzioni amministrative devono rispettare i principi di legalità e irretroattività, rimane il consistente orientamento contrario, fondato sulla natura permanente dell’abuso e sulla funzione ripristinatoria delle misure edilizie. In tal senso vedasi l’articolo 40 della Legge 47/1985.

Carlo Pagliai

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Quadro normativo e giurisprudenziale richiamato

Norme

  1. Articolo 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile
    Stabilisce il principio generale secondo cui la legge dispone per l’avvenire e non ha effetto retroattivo.
  2. Articolo 25, secondo comma, Costituzione
    Esprime il principio di legalità e irretroattività in materia penale, richiamato dalla sentenza nell’ambito della ricostruzione dei principi sanzionatori.
  3. Articolo 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
    Stabilisce che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione.
  4. Articolo 12 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
    Regola l’ambito generale di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative.
  5. Articoli 26, 32 e 33 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, nei testi storicamente vigenti
    Disciplinavano i poteri di vigilanza, sospensione e demolizione e il contenuto dei regolamenti edilizi comunali.
  6. Articolo 6 della Legge 6 agosto 1967, n. 765
    Modificò l’articolo 26 della Legge 1150/1942, ampliando il sistema di repressione delle opere difformi.
  7. Articolo 40, primo comma, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47
    Prevede l’applicazione delle sanzioni del Capo I alle opere realizzate in assenza o totale difformità dalla licenza o concessione, quando non sia stata presentata una valida domanda di condono.
  8. Articoli 31, 33, 34 e 37 del DPR 6 giugno 2001, n. 380
    Disciplinano le principali conseguenze amministrative delle opere realizzate in assenza di titolo, totale difformità, variazione essenziale e parziale difformità.
  9. Articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 6 giugno 2001, n. 380
    Regola la determinazione dello stato legittimo degli immobili e delle unità immobiliari.
  10. Articolo 43, primo comma, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
    Impone alle amministrazioni di acquisire d’ufficio documenti e informazioni già detenuti da pubbliche amministrazioni.
  11. Articolo 221 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nel testo applicabile all’epoca
    Subordinava il rilascio dell’abitabilità alla preventiva ispezione e alla verifica della conformità della costruzione al progetto approvato.

Giurisprudenza richiamata

  1. TAR Puglia, Bari, Sezione III, 7 luglio 2026, n. 861
    Irretroattività dei regimi sanzionatori edilizi sopravvenuti, ricostruzione dello stato legittimo degli immobili storici e obbligo di adeguata istruttoria.
  2. Consiglio di Stato, Sezione V, 24 ottobre 2013, n. 5158
    Esclusione dell’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie introdotte dalla Legge 47/1985.
  3. Consiglio di Stato, Sezione VI, 4 novembre 2014, n. 5422
    Applicazione del principio di legalità e del canone generale di irretroattività alle sanzioni amministrative.
  4. Consiglio di Stato, Sezione V, 20 novembre 2015, n. 5287
    Divieto di applicare una sanzione amministrativa non prevista al momento della commissione dell’illecito.
  5. Consiglio di Stato, Sezione V, 12 ottobre 2010, n. 7392
    Applicazione delle misure ripristinatorie previste dalla Legge 47/1985 anche agli abusi risalenti, in ragione della permanenza della situazione illecita.
  6. Consiglio di Stato, Sezione VI, 14 gennaio 2022, n. 204
    Natura permanente dell’illecito edilizio e applicazione del regime sanzionatorio vigente al momento dell’adozione del provvedimento.
  7. Consiglio di Stato, Sezione VI, 4 giugno 2018, n. 3351
    Permanenza dell’illecito fino alla sanatoria o al ripristino dello stato dei luoghi.
  8. Consiglio di Stato, Sezione VI, 4 marzo 2019, n. 1477
    Permanenza degli illeciti urbanistici, edilizi e paesaggistici.
  9. Consiglio di Stato, Sezione II, 25 luglio 2020, n. 4755
    Persistenza della natura abusiva dell’immobile fino alla regolarizzazione o demolizione.
  10. Corte costituzionale, 21 ottobre 2022, n. 217
    Qualificazione della disciplina statale sullo stato legittimo come principio fondamentale della materia del governo del territorio.
  11. Cassazione civile, Sezioni Unite, 29 gennaio 1994, n. 890
    Principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia negli illeciti amministrativi.
  12. Cassazione civile, Sezione II, 9 gennaio 2019, n. 300
    Applicazione della legge vigente al momento in cui si è verificato il comportamento sanzionato.
  13. Cassazione civile, Sezione II, 28 aprile 2022, n. 13336
    Conferma dei principi di legalità e irretroattività delle sanzioni amministrative.

FAQ

Gli illeciti edilizi realizzati prima del 1985 possono essere demoliti oggi?

In molti casi sì, il Comune può ancora ordinare la demolizione, soprattutto quando l’intervento è stato eseguito senza titolo o in difformità; restano escluse invece le casistiche rientranti nelle tolleranze costruttive ed esecutive.

Il DPR 380/2001 si applica anche agli abusi commessi prima della sua entrata in vigore?

Sì, secondo l’orientamento fondato sulla permanenza dell’illecito, può applicarsi il regime vigente al momento del provvedimento repressivo. Il diverso indirizzo minoritario del TAR Puglia ha escluso però l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative non previste quando l’opera fu realizzata.

Una parziale difformità realizzata prima del 1985 è ancora sanzionabile?

La risposta è controversa. Pochissime passate sentenze del Consiglio di Stato hanno escluso l’applicazione retroattiva delle sanzioni pecuniarie introdotte dalla Legge 47/1985 alle parziali difformità anteriori, mentre l’orientamento prevalente da anni valorizza la natura permanente dell’abuso.

L’abitabilità storica dimostra la conformità urbanistica?

Non necessariamente. Tuttavia, quando fu rilasciata dopo un sopralluogo comunale previsto dalla normativa dell’epoca, può costituire un elemento probatorio importante per la ricostruzione delle fasi costruttive dell’edificio, mentre l’Agibilità o Abitabilità, in pochi casi assume valore di tolleranza costruttiva ai sensi dell’articolo 34-ter TUE.

Il proprietario che non ha commesso l’abuso può ricevere un ordine di demolizione?

Sì, perché le misure ripristinatorie edilizie hanno normalmente carattere reale, cioè colpiscono l’immobile, e possono essere rivolte anche al proprietario attuale. La sua estraneità può però assumere rilievo rispetto alle sanzioni penali e agli obblighi istruttori e motivazionali del Comune.

Gli immobili anteriori al 1967 sono automaticamente regolari?

No. La costruzione anteriore al 1° settembre 1967 non determina automaticamente la legittimità dell’immobile. Occorre verificare se fosse ubicato in zona già soggetta all’obbligo di licenza edilizia o titolo abilitativo, e quale disciplina comunale fosse vigente e se l’intervento richiedesse un titolo edilizio.

La sentenza TAR Puglia n. 861/2026 ha risolto definitivamente il contrasto?

No. La sentenza ha ripreso un orientamento praticamente abbandonato e favorevole all’irretroattività, ma permane l’orientamento costante del Consiglio di Stato fondato sulla natura permanente dell’illecito edilizio.

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Carlo Pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.

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