L'Amministrazione mantiene poteri di autotutela verso la formazione tacita del titolo abilitativo in contrasto alle norme

Inizialmente due comproprietari hanno depositato una CILA o SCIA, oppure ottenuto il rilascio di un permesso di costruire (e relative versioni in sanatoria), e dopo due mesi un comproprietario ha venduto all’altro la propria quota, così che rimane un solo proprietario. Premesso che in un precedente post ho evidenziato quali siano i soggetti legittimati a presentare o depositare pratiche edilizie, come ci si deve comportare con la pratica edilizia presentata, affinché si possa aggiornare la titolarità della pratica e in che modo? Non serve presentare una nuova pratica edilizia o ripresentarla integralmente: occorre piuttosto comunicare i nuovi soggetti responsabili della prosecuzione dell’attività di cantiere (serve anche per le relative detrazioni fiscali edilizie). Quanto segue vale anche per:
- altre tipologie di passaggi di proprietà, come quelle mortis causa (successione);
- casi in cui sia stata presentata con l’effettiva firma di un unico soggetto o contitolare dell’immobile, in quanto dotato di procura speciale alla presentazione telematica presso i relativi uffici pubblici.
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La voltura delle pratiche edilizie già presentate.
È caldamente consigliato effettuare tempestivamente le volture delle pratiche edilizie depositate, sia per informare l’ente preposto della variazione di titolarità e dei relativi motivi, ovviamente comprovando le motivazioni, cioè allegando copia del titolo di trasferimento (rogito notarile, denuncia di successione, sentenza esecutiva, eccetera), sia per individuare i soggetti responsabili delle attività di cantiere svolte fino ad allora nonché della loro prosecuzione.
Il titolo abilitativo edilizio, o altra pratica edilizia, viene presentato dal soggetto che, al momento del deposito, ha la legittima titolarità sull’immobile (proprietà, comproprietà o altro diritto reale). Se dopo il suo deposito (CILA/SCIA) o rilascio (Permesso di costruire) cambia la titolarità, essa rimane valida ed efficace, ma occorre effettuarne l’aggiornamento con la voltura. È importante tenere presente che:
- Il titolare della pratica edilizia è colui che ha diritto a disporre dell’immobile al momento della presentazione;
- in caso di trasferimento successivo, il nuovo proprietario/titolare subentra nei rapporti derivanti dal titolo, e relative conseguenze, ad esempio sul sanzionamento verso gli illeciti edilizi accertati. È possibile effettuare una distinzione tra soggetto responsabile dell’abuso e il proprietario subentrante, relativamente a determinati profili di punibilità, ma ciò non concede vantaggi di impunità dell’abuso;
- La prassi corretta è quella di comunicare al Comune la variazione di titolarità, allegando allegando il titolo che ha comportato il passaggio (ad esempio l’atto notarile di compravendita , assieme alla visura catastale aggiornata, depositando in alternativa:
- un’integrazione alla pratica stessa;
- una comunicazione di subentro;
Tra le due modalità di comunicazione non ci sono particolari preferenze, molto dipenderà dalle varie piattaforme telematiche di trasmissione, probabilmente già organizzate anche per questo tipo di variazioni. Invece i Comuni sprovvisti di portali telematici potrebbero aver previsto modulistiche appositi o disposizioni nei relativi regolamenti edilizi.
Il nuovo proprietario o titolare diventa così il referente della pratica edilizia, e con ciò si evita che all’Ufficio Tecnico comunale la pratica risulti intestata a un soggetto che non è più titolato, in quanto ad esso non spetta l’obbligo di effettuare verifiche periodiche sui passaggi di proprietà presso il Catasto o la Conservatoria dei Registri immobiliare, pur avendo pieno accesso a tali informazioni e la possibilità di effettuarli.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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