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Residua al giudice penale il potere di valutare e intervenire sui titoli abilitativi rilasciati illegittimamente, anche con intervenuta prescrizione

La Cassazione penale, con sentenza n. 30473 del 9 settembre 2025, è tornata a confermare la giurisprudenza relativa ai permessi e titoli edilizi ottenuti in maniera illegittima, perchè privi dei requisiti e presupposti del rilascio, ad esempio in contrasto a normative, regolamenti e strumenti urbanistici ed edilizi.

A nulla vale sostenere che il permesso di costruire, ancorché ottenuto in maniera illegittima, produca comunque effetti perchè ancora sussistente, valido o efficace: il giudice penale, anche in via incidentale, nell’ambito del processo può considerare inesistente il permesso di costruire perchè macroscopicamente illegittimo. Affermare l’inesistenza del permesso di costruire e contestualmente la sua illegittimità è operazione del tutto “innocua” ai fini penalistici perchè non inquina, né vizia il ragionamento del giudice che si faccia carico di applicare la fattispecie di cui all’articolo 44, comma 1, lettera b) del DPR 380/01 (Cass. Pen. n. 30473/2025, n. 41620/2007).

La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio per cui la contravvenzione di esecuzione di lavori “sine titulo” di cui all’art. 44, c.1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico – edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione, non costituendo la “macroscopica illegittimità” del permesso di costruire una condizione essenziale per l’oggettiva configurabilità del reato, bensì un significativo indice sintomatico della sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito (Cass. Pen. n. 30473/2025, n. 14977/2022, n. 56678 del 21/09/2018). Ciò sul rilievo che il permesso di costruire non è idoneo a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell’opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle rappresentazioni grafiche del progetto approvato, di tal che nella specie non si configura una non consentita “disapplicazione” da parte del giudice penale dell’atto amministrativo concessorio (Cass. Sezioni Unite n. 11635 del 12/11/1993).
Sicché, allorché il giudice accerta l’esistenza di profili di illegittimità sostanziale del titolo abilitativo non pone in essere la procedura di disapplicazione riconducibile all’art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, atteso che viene operata una identificazione in concreto della fattispecie con riferimento all’oggetto della tutela da identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 21487 del 21/03/2006). È perciò sufficiente valutare la sussistenza dell’elemento normativo della fattispecie, posto che la conformità della costruzione e della concessione ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica (Cass. Pen. n. 30473/2025, n. 41620 del 02/10/2007).

Il rispetto della conformità a discipline e regolamenti è fondamentale per l’efficacia del titolo, per cui qualora siano riscontrati vizi che rendono illegittimo il loro rilascio, in sede di processo penale il giudice può ordinare il loro annullamento. Infatti, il permesso di costruire diventa illegittimo e improduttivo di effetti quando non risulta conforme alle previsioni del PRG, e anche in fase di sanzionamento e accertamento di illeciti edilizi, al giudice penale spetta il potere di verificare la validità del permesso di costruire rilasciato, e il dato formale della sua esistenza non può precludere ad egli la valutazione della sussistenza del reato (Cass. Pen. 28787/2018).

Gli stessi poteri di sindacare i titoli abilitativi rilasciati sono consentiti al giudice anche nel verificare la validità dei titoli rilasciati in sanatoria, al fine di verificare i presupposti per dichiarare l’estinzione prevista col rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria secondo il comma 3 dell’art. 45 D.P.R. 380/01; a tal proposito, è ammissibile che la sentenza di condanna penale intervenga prima della conclusione favorevole della sanatoria, ossia prima del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, in base al combinato disposto degli articoli 36 e 45 del testo unico edilizia D.P.R. 380/01. Oltre ai poteri di annullamento del permesso di costruire illegittimo, il giudice penale con relativa sentenza può impartire anche l’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31, comma 9, del DPR 380/01, costituendone una sanzione accessoria non soggetta a prescrizione penale. Tutti questi poteri trovano applicazione anche in via incidentale nel processo penale, cioè quando tali fatti emergano per la prima volta durante il suo svolgimento.

In altre parole, al giudice penale spetta il potere di controllo sulla legittimità-esistenza del provvedimento amministrativo, trovando la propria fonte nella legge penale, ossia nella fattispecie criminosa nella quale viene in rilievo l’atto della P.A., costituendo una conseguenza del potere di accertamento dei reati che caratterizza la funzione istituzionale del giudice penale. Pertanto, la verifica non potrà arrestarsi alla mera constatazione della esistenza materiale del provvedimento, dovendo il sindacato estendersi alla sua legittimità ove espressamente richiamata dalla norma penale, ovvero quando si renda necessario per garantire una tutela efficace dell’interesse protetto, configurandosi quale elemento essenziale implicito della fattispecie criminosa (Cass. Pen. n. 13530/2023).

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Carlo Pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE

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