Difformità edilizie: sono varianti al titolo o abusi autonomi? Scopri la tesi formalista della Cassazione 2025 e i limiti della sanatoria ex art. 36-bis DPR 380/01.

Esiste un confine applicativo tra sanzioni penali e competenze amministrative in materia di repressioni di abusi edilizi, e lo ha chiarito la Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 19256 del 27 maggio 2026. I giudici di legittimità hanno confermato quanto stabilito dall’ordinamento e dal testo unico edilizia: l’ordinanza di demolizione emessa dal giudice penale ai sensi dell’articolo 31, comma 9, del D.P.R. 380/2001 non può essere applicata alle ipotesi di parziale difformità dal titolo abilitativo (art. 34 D.P.R. 380/2001), né in caso di violazioni della normativa antisismica di natura meramente formale.
Nella fattispecie l’imputato è stato accusato di aver realizzato opere con “variazioni essenziali” rispetto al permesso di costruire, consistenti in un condotto fognario interrato di circa 200 metri con annessi pozzetti di ispezione, collegato alla pubblica fognatura anziché ad una vasca di accumulo come previsto dal titolo abilitativo, oltre all’omesso deposito del progetto strutturale ai competenti uffici tecnici regionali (ex Genio Civile). In tribunale, il soggetto imputato subisce la condanna con la riqualificazione del reato dalla lettera b) alla lettera a), prevista nel comma 1 dell’articolo 44 D.P.R. 380/2001.Tuttavia, il giudice penale aveva emesso anche l’ingiunzione alla demolizione e rimessa in pristino ai sensi dell’articolo 31, comma 9, del D.P.R. 380/2001, subordinando a tale adempimento la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Tale ordinanza viene emessa dal giudice penale quale sanzione accessoria alla condanna, e può essere emessa anche in caso di intervenuta prescrizione del reato.
In Cassazione penale viene accolto il ricorso dell’imputato, annullando senza rinvio la decisione del Tribunale limitatamente all’ordine di demolizione emesso dal giudice ai sensi dell’articolo 31, comma 9, D.P.R. 380/2001, e alla condizione apposta alla sospensione condizionale della pena. Infatti, tale disposizione prevede che per le opere abusive di cui al presente articolo (31 T.U.E) il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita; tale ordine demolitorio del giudice penale non si applica a qualsiasi reato edilizi, ma riguarda espressamente gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, totale difformità o con variazioni essenziali, cioè quelli contemplati dall’anzidetto articolo 31.
La fattispecie esaminata dalla Cassazione penale n. 19256/2026, avendo per oggetto il riqualificato reato di parziali difformità dal permesso, non trova applicazione a prescindere l’ordine di demolizione emesso dal giudice penale, e sui tali poteri previsti al giudice è opportuno rammentare l’esistenza di due orientamenti:
- orientamento limitante (prevalente): esso prevede che l’ordine del giudice penale non sarebbe adottabile in caso di condanna per il reato edilizio ex articolo 44, c.1, lettera a) del T.U.E. (Cass. pen. n. 787/2021, n. 49991/2014), in quanto per tali violazioni operano le sanzioni amministrative costituite dal ripristino dello stato dei luoghi o dall’irrogazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell’articolo 34 T.U.E., che restano di competenza esclusiva della Pubblica Amministrazione, mentre l’Autorità giudiziaria può solo irrogare la pena dell’ammenda (Cass. Pen. n. 2833/2018);
- orientamento estensivo: sulla base del dato normativo, devono rientrare nell’applicazione dell’art. 31, comma 9 anche gli abusi edilizi puniti ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 380/2001, anche qualora l’opera sia stata realizzata in variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo Cass. pen. 18073/2022). Si osserva, infatti, che “nello spettro delle condotte punite dall’art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, rientrano tutte le opere realizzate in difformità dal permesso di costruire, comprese quelle realizzate in variazione essenziale, che costituiscono pur sempre una species del genus ‘difformità’ (Cass. pen. n. 41167/2012, n. 8316/2005), secondo cui la nozione di variazione essenziale dal permesso di costruire, di cui all’art. 32, d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce una tipologia di abuso intermedia tra la difformità totale e quella parziale, sanzionata, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 32, comma terzo, dall’art. 44 lett. a) del citato d.P.R.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
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