La Regione Toscana ha provveduto a modificare la nuova legge urbanistica toscana n° 65/2014 emanando la Legge regionale n° 49 del 20 aprile 2015, pubblicata sul BURT n° 24 del 24/04/2015.

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IL TESTO COORDINATO DELLA L.R. 65/2014 →

Testo esteso delle MODIFICHE APPORTATE alla LR 65/2014:


Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

(Norme per il governo del territorio).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 – Modifiche all’articolo 15 della l.r. 65/2014

Art. 2 – Modifiche all’articolo 136 della l.r. 65/2014

Art. 3 – Modifiche all’articolo 137 della l.r. 65/2014

Art. 4 – Modifiche all’articolo 153 della l.r. 65/2014

Art. 5 – Inserimento dell’articolo 153 bis nella l.r. 65/2014

Art. 6 – Inserimento dell’articolo 153 ter nella l.r. 65/2014

Art. 7 – Inserimento dell’articolo 252 bis nella l.r. 65/2014

Art. 8 – Modifiche all’articolo 255 della l.r. 65/2014

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere 1), m), n), o), v), e z), e l’articolo 69 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Approvazione del piano di indirizzo territoriale “PIT”);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 2 luglio 2014, n. 58 (Integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Adozione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”).

Considerato quanto segue:
1. È opportuno far rientrare nelle attività di edilizia libera anche le installazioni stagionali amovibili da installare per una durata massima di centottanta giorni, in base a quanto consentito alle regioni dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
2. È opportuno specificare che la medesima tipologia di opere rientra tra quelle prive di rilevanza edilizia per consentire alle strutture descritte nell’articolo 137 della l.r. 65/2014 di essere installate senza alcuna comunicazione per i periodi fuori stagione;
3. È necessario effettuare valutazioni sulla compatibilità paesaggistica delle attività estrattive;
4. Per le valutazioni sulla compatibilità paesaggistica delle attività suddette è opportuno istituire un’apposita commissione regionale, composta da membri di elevata professionalità;
5. Gli specifici casi nei quali la commissione è tenuta ad esprimere le sue valutazioni tecniche sono individuati dal piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico di cui alla del. c.r. 37/2015;
6. È opportuno precisare che la commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive svolge le sue valutazioni tecniche nei casi in cui non sia previsto, per lo svolgimento delle attività estrattive, il preventivo rilascio delle autoriz zazioni paesaggistiche ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004;
7. È opportuno precisare che i componenti della commissione per il paesaggio di cui all’articolo 153 della l.r. 65/2014 non possono svolgere attività professionale che concerna pratiche da sottoporre all’esame dell’ente o degli enti presso i quali la commissione stessa è costituita.
È opportuno inoltre precisare che i professionisti di cui al 4 comma 6, lettera b), dell’articolo 153 della l.r. 65/2014 siano o siano stati iscritti agli albi professionali;

Approva la presente legge

Art. 1 – Modifiche all’articolo 15 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2014. n. 65 (Norme per il governo del territorio), sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Nell’ambito delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, una specifica verifica è svolta con riferimento agli effetti economici ed occupazionali delle prescrizioni del piano paesaggistico sulle attività estrattive esercitate nelle Alpi apuane, con particolare riferimento alle escavazioni svolte oltre i 1.200 metri.
1 ter. Il monitoraggio concerne inoltre gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale di cui all’articolo 58 sulle attività agricole e sulle attività turistico-balneari; vivaistiche e florovivaistiche sulle attività di itticoltura.
1 quater. Il monitoraggio di cui ai commi 1 bis e 1 ter, in sede di prima attuazione, è svolto dopo tre mesi dall’entrata in vigore dei medesimi commi e, successivamente, con cadenza annuale.”.

Art. 2 – Modifiche all’articolo 136 della l.r.65/2014
(Attività edilizia libera)
1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 sono inserite le parole: “, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt.”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014, le parole: “. La comunicazione è trasmessa unitamente alle relative autorizzazioni” sono soppresse.
3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014, è inserita la seguente: “c bis) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggiami o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo;”.
4. Il comma 4 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente: “4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e g), l’interessato trasmette allo sportello unico l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi, che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non interessano le parti strutturali dell’edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.”.
5. Al comma 5 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “inizio dei lavori”, sono inserite le se guenti: “, laddove integrata con la comunicazione di fine lavori,”.
6. Al comma 6 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014, le parole “258,00 euro”, sono sostituite dalle seguenti: “1.000,00 euro”.
7. Il comma 8 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente: “8. La comunicazione relativa agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e g), è subordinata alla corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione nei casi di cui all’articolo 183, comma 3.”.
8. Al comma 9 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014, le parole: “La dimensione del campione è determinata mensilmente.” sono soppresse.
9. Al comma 9 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014, dopo la parola: “assoggettare” è inserita la seguente: “mensilmente”.

Art. 3 – Modifiche all’articolo 137 della l.r. 65/2014
(installazioni stagionali)
1. Il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 137 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente: “1) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni consecutivi, poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico edilizia le installazioni comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli;”.

Art. 4 – Modifiche all’articolo 153 della l.r. 65/2014
( membri commissione regionale compatibilità paesaggistica attività estrattive)
1. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 153 della l.r. 65/2014: “Essi possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.” è sostituito dal seguente: “Essi possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell’ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.”.
2. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 153 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “professionisti” sono aggiunte le seguenti: “che siano o siano stati iscritti agli albi professionali.”.

Art. 5 – Inserimento dell’articolo 153 bis nella l.r. 65/2014
(commissione regionale compatibilità paesaggistica attività estrattive)
1. Dopo l’articolo 153 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente: “Art. 153 bis Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive 1. E’ istituita la commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, con il compito di esprimere pareri nei casi previsti dal piano paesaggistico regionale, al di fuori delle ipotesi per le quali sia richiesta l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del Codice.
2. I pareri della commissione sono vincolanti e devono essere rilasciati, di norma, entro trenta giorni, fermo restando quanto previsto all’articolo 146 del Codice.
3. Per lo svolgimento della propria attività, la commissione si avvale di un comitato consultivo, costituito ai sensi dell’articolo 153 ter, commi 5 e 6.”.

Art. 6 – Inserimento dell’articolo 153 ter nella l.r. 65/2014
(commissione regionale compatibilità paesaggistica attività estrattive)
1. Dopo l’articolo 153 bis della l.r. 65/2014 è inserito il seguente: “Art. 153 ter Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Composizione, durata. Comitato consultivo
1. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. Essa è composta da:
a) un presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
b) tre dirigenti preposti, rispettivamente, alle strutture regionali competenti in materia di paesaggio, attività estrattive e assetto idrogeologico individuati in ragione del loro ufficio o loro delegati;
c) due esperti in materia di paesaggio con documentata competenza ed esperienza, di cui uno scelto dal Presidente della Giunta regionale ed uno scelto dal Consiglio regionale;
d) due esperti in materia di escavazioni e attività estrattive con documentata competenza ed esperienza, di cui uno scelto dal Presidente della Giunta regionale ed uno scelto dal Consiglio regionale;
e) un esperto in materia urbanistica nominato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei comuni. 2. Per ciascun membro di cui al comma 1, lettere c), d), ed e), è nominato il relativo supplente, che partecipa alle attività della commissione in assenza del titolare.
3. La commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti di cui al comma 1. 4. Ai membri di cui al comma 1 , lettere c), d) ed e), sono attribuiti:
a) un gettone di presenza di euro 30,00, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione;
b) i rimborsi delle spese di missione, determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.
5. Per lo svolgimento della propria attività, la commissione si avvale di un comitato consultivo la cui composizione e il cui funzionamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
6. Nel comitato consultivo è garantita la presenza di rappresentanti degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali del settore delle attività estrattive, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste.”.

Art. 7 – Inserimento dell’articolo 252 bis nella l.r. 65/2014
(aggiunta norme transitorie nomina commissione regionale valutazione paesaggistica attività estrattive)

1. Dopo l’articolo 252 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente: “Art. 252 bis Disposizioni transitorie per la nomina della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive 1. In sede di prima applicazione, la commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive di cui all’articolo 153 bis ed il comitato consultivo di cui all’articolo 153 ter sono nominati entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.”.

Art. 8 – Modifiche all’articolo 255 nella l.r. 65/2014
(disposizioni finanziarie)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 255 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente: “4 bis. Agli oneri di cui all’articolo 153 ter, stimati in euro 4.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015, 2016, 2017, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dall’UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017.”.
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 255 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente: “4 ter. Per il finanziamento degli oneri derivanti dal comma 4 bis, al bilancio di previsione 2015 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo: anno 2015 – in diminuzione, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti” per euro 4.000,00 – in aumento, UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 4.000,00.”.
3. Al comma 7 dell’articolo 255 della l.r.. 65/2014 dopo le parole: “commi 1, 3”, sono inserite le seguenti: “, 4 bis”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI Firenze, 20 aprile 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.03.2015