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Avrete sicuramente letto della decisione n. 3258/25, emessa oggi, 16 giugno 2026, dal Tribunale di Milano, con la quale sono stati assolti tutti gli otto soggetti coinvolti, perchè il fatto non costituisce reato. Le imputazioni riguardavano presunti per abusi edilizi, relativi alla qualificazione dell’intervento di nuova costruzione anziché ristrutturazione, nonché alla lottizzazione abusiva, e infine dell’idoneità o meno dei titoli abilitativi.

Continuando a mantenere un’impostazione garantista, va rammentato che, nell’ambito delle cosiddette inchieste urbanistiche milanesi, anche il filone penale basato su presunti fenomeni corruttivi non ha avuto seguito, essendo stato fermato dal Tribunale del Riesame.

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Tornando alla pronuncia di assoluzione odierna, per la quale sarà certamente interessante leggere le motivazioni dettagliate, da quanto pubblicato sui vari giornali e dal comunicato stampa diffuso dal Tribunale si apprende che costruttori, professionisti e funzionari pubblici sono stati assolti dall’accusa di reato edilizio, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001, per diversi profili:

  • non sarebbe stato accertato l’elemento soggettivo del reato, né doloso né colposo, tenuto conto del fatto che, negli ultimi anni la giurisprudenza penale, amministrativa e costituzionale ha mostrato orientamenti non sempre lineari sull’interpretazione dei limiti nelle categorie di intervento di ristrutturazione edilizia (art. 3 c.1 lettera d) del DPR 380/01), e sull’applicabilità del piano attuativo.
  • si era affermata una consolidata prassi nel Comune di Milano che estendeva l’uso della SCIA alternativa (rispetto alla quale continuo a mantenere una posizione critica). Tale prassi era stata formalizzata con apposita circolare pubblica, ricondotta a sua volta all’applicazione della relativa legge regionale 12/2005, del Piano di Governo del territorio (Piano regolatore) e del Regolamento edilizio. In alcuni casi, essa era stata anche avallata dalla giurisprudenza amministrativa, definita “pacifica”, benché a mio avviso tale qualificazione resti discutibile.
  • il professionista asseveratore del progetto è stato assolto anche dall’accusa di falsa attestazione della conformità dell’intervento ai requisiti del PGT e della normativa vigente, per mancanza di dolo, essendosi conformato alle interpretazioni e alle prassi di cui al punto precedente.

Considerazioni e riflessioni

Come già evidenziato in altri testi e video, ritengo opportuno esprimere alcune considerazioni su questa vicenda, poiché essa presenta un evidente interesse amministrativo e una risonanza nazionale, soprattutto alla luce del fatto che il cosiddetto “Salva Milano” risulta ormai politicamente e normativamente sepolto.

Ed è proprio questo il punto centrale: il versante amministrativo.

Fatta salva la lettura delle motivazioni dettagliate della sentenza di assoluzione, sembrerebbe emergere, ancora una volta, che il quadro normativo sia talmente complesso e stratificato da rendere difficile individuare confini netti e univoci. Non è una novità: il sottoscritto lo sostiene sul web da almeno quindici anni e, prima ancora, lo hanno evidenziato molti altri studiosi e operatori del settore.

Tuttavia, la vicenda va osservata da entrambi i versanti della montagna. Premesso che vi sono ancora due gradi di giudizio e che non si può escludere la proposizione di un appello, ho sempre fatto fatica a ritenere che vi fosse una volontà consapevole di realizzare abusi edilizi, intesa come scelta intenzionale, pianificata e deliberata. Peraltro, non avrei potuto esprimermi diversamente: non sono il magistrato incaricato del procedimento e non intendo certo attribuire responsabilità penali a soggetti estranei e colleghi, senza averne titolo. Detto ciò, anche a causa delle incertezze prodotte da interpretazioni giurisprudenziali non sempre univoche e dai confini mobili delle normative regionali — vedi anche l’editoriale “La Consulta boccia le Regioni” — il limite tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, così come l’obbligo o meno di ricorrere al piano attuativo, si è orientato in una direzione piuttosto che in un’altra. Giusto o sbagliato, spetterà ai giudici stabilirlo.

Tradotto: a livello penale la vicenda potrebbe proseguire ancora, con tutti i disagi e le incertezze per gli altri soggetti coinvolti, cioè le cosiddette famiglie “sospese”; tuttavia, a mio avviso, la partita più interessante si svolgerà sul versante amministrativo.

Infatti, non si deve dimenticare che il TAR Milano, con le sentenze n. 2748/2025 e n. 284/2026, ha già emesso alcune pronunce sfavorevoli e più rigide rispetto al passato, così come ha fatto anche il Consiglio di Stato nel 2025, sempre con riferimento a vicende milanesi. Per mia linea personale e professionale, ho adottato e continuo a mantenere una linea prudente sui limiti e sulle possibilità di ricondurre un intervento alla ristrutturazione edilizia piuttosto che alla nuova costruzione.

In altre parole, rimanendo nel solco del garantismo, non bisogna escludere un possibile scenario che terrebbe distinti i due piani: a livello penale la vicenda potrebbe concludersi davvero con l’assoluzione, proprio perché i soggetti coinvolti non avrebbero pianificato né scelto consapevolmente di realizzare un abuso; a livello amministrativo, invece, queste vicende potrebbero concludersi con annullamenti di titoli edilizi e ordinanze di demolizione.

Per cui non resterà che tenere gli occhi aperti sugli sviluppi degli altri processi penali avviati, nonché ai procedimenti amministrativi.

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Carlo Pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.

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