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L’urbanistica non è reato”, “I grattacieli sono legittimi” oppure “la normativa urbanistica è incomprensibile”: sono tutti titoli che rimbalzano online da alcuni giorni, a seguito della sentenza del Tribunale di Milano del 16 giugno scorso con cui sono stati assolti i soggetti coinvolti in una delle tante inchieste urbanistiche milanesi.

I motivi della sentenza di assoluzione li ho già analizzati in altro articolo.

Il punto nodale che sta facendo discutere le opposte tifoserie è il seguente: il fatto c’è stato, ma non costituisce reato. Tradotto: l’opera è stata realizzata, il titolo abilitativo potrebbe non essere quello effettivamente richiesto dalla normativa urbanistico-edilizia, tuttavia l’intervento è avvenuto sulla base di una prassi amministrativa favorevole, pubblicamente consolidata e applicata in modo diffuso a Milano.

Comune, costruttori e professionisti si sono progressivamente allineati verso una direttrice utile alle sostituzioni edilizie “semplificate” con SCIA alternativa, talvolta senza piano attuativo ove necessario, qualificando l’intervento come mera ristrutturazione edilizia anche in presenza di trasformazioni rilevanti, con possibili ricadute negative sulla debenza degli oneri di urbanizzazione e/o sul loro corretto adeguamento.

Semmai, a molti sfugge che il vero problema non è soltanto l’aspetto formale — SCIA o permesso di costruire — bensì quello sostanziale: chi conosce bene la nozione di carico urbanistico, e le relative ipotesi di incremento, ha le chiavi per comprendere dove sta davvero il problema verificatosi a Milano.

È vero: la normativa urbanistico-edilizia è ormai un intreccio stratificato e spesso disorganico, per il quale si rende necessaria da decenni una riscrittura complessiva. A ciò dobbiamo aggiungere una giurisprudenza non sempre lineare, talvolta oscillante e perfino conflittuale — tra le tante questioni, basti pensare alla piena utilizzabilità delle opere condonate come base per successivi interventi edilizi.

Dentro questa incertezza normativa, il Comune di Milano ha tentato di fornire chiarimenti con circolari pubbliche, finendo però per espandere forse troppo il confine tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione. E in molti si sono infilati in questo solco, ritenendo di operare nella legalità.

La sentenza di Milano, decisione n. 3258/2025 del 16 giugno scorso, ha ritenuto penalmente non rimproverabile il comportamento tenuto da coloro che si sono mossi dentro questa prassi formalizzata. In sostanza, secondo questa prima decisione, non vi sarebbe stato un piano criminoso, né comportamenti coscientemente finalizzati a eludere procedure edilizie e oneri di urbanizzazione. Tantomeno risultano accertati, in questa sede, fenomeni corruttivi.

Da questa sentenza qualcuno, legittimamente, ha gioito, arrivando a sostenere che la Procura abbia preso un grosso abbaglio e che alcuni esponenti dell’inchiesta abbiano prodotto un danno enorme per la città e per lo Stato. Personalmente, ho ritenuto fin dall’inizio che tale vicenda si fosse generata soprattutto per un fraintendimento normativo, giurisprudenziale e di prassi, considerate le tante zone grigie disseminate dentro il Testo Unico Edilizia. E continuerò a mantenere un approccio garantista, come è giusto che sia, almeno sul piano penale e comportamentale.

Di tutta questa vicenda, però, il mondo del giornalismo sembra non aver colto un punto decisivo: premesso che ci sono ancora due gradi di giudizio e che la Procura ha già annunciato ricorso in Appello, il vero problema potrebbe emergere soprattutto dai processi in sede amministrativa.

In altre parole, anche se il processo penale dovesse concludersi con un’assoluzione definitiva, il Tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato potrebbero benissimo qualificare come abusi edilizi questo tipo di interventi, specialmente quando caratterizzati da rilevanti aumenti di carico urbanistico, utilizzo della SCIA alternativa in luogo del permesso di costruire, oppure carenza di piano attuativo ove necessario, soprattutto col superamento dell’altezza dei 25 metri.

In sostanza, il possibile ragionamento potrebbe essere questo: non lo hai fatto dolosamente, e quindi non sei punibile penalmente perché hai fatto affidamento su una prassi ufficiale e consolidata del Comune; tuttavia, sul piano oggettivo, l’intervento edilizio può restare illegittimo e, in ipotesi, essere assoggettato alle conseguenze ripristinatorie previste dall’ordinamento.

Questo è il plausibile finale-beffa che potrebbe emergere, tenuto conto che si è già registrato un cambio di indirizzo nelle sentenze amministrative riguardanti casistiche proprio milanesi (TAR Lombardia n. 2748/2025, TAR Lombardia n. 284/2026 e Consiglio di Stato n. 8542/2025) inerenti al confine tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.

Il punto, quindi, non è assolvere o condannare Milano sul piano mediatico. Il punto è comprendere che il penale e l’amministrativo viaggiano su binari diversi: il primo guarda alla responsabilità personale, al dolo, alla colpa e alla rimproverabilità della condotta; il secondo guarda alla conformità oggettiva dell’intervento rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia.

E proprio qui si gioca la vera partita: un intervento può non essere reato, ma restare urbanisticamente illegittimo. La natura duale dell’illecito edilizio è simile come l’asso nel gioco di carte blackjack: può valere 1 punto sia 11 punti.

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Carlo Pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.

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