Skip to content
tettoia aperta

Un illecito edilizio penalmente rilevante si qualifica reato edilizio: significa che costituisce al contempo un illecito da sanzionare a livello amministrativo quanto penale, e pertanto potrebbe essere oggetto dei rispettivi procedimenti sanzionatori. Vuol dire anche che lo stesso abuso edilizio potrebbe essere colpito, anche contemporaneamente, da distinti ordini di demolizioni emessi da giudici diversi, cioè da quello penale e quello amministrativo.

Sussiste compatibilità e sovrapponibilità tra due ordinanze repressive proveniente da rispettivi giudici penali e amministrativi? La risposta è affermativa, ma c’è di più: il giudice penale ha piena autonomia di valutazione dei fatti, documenti e decisioni prese dal giudice amministrativo. Ad esempio, dalla sentenza di Cassazione penale n. 19245/2026 si evince che se il Consiglio di Stato o il TAR emettono una sentenza definitiva (cioè un giudicato amministrativo) su un titolo edilizio, il giudice penale non è obbligato a recepirla ciecamente, ma anzi: il giudice penale mantiene una totale autonomia valutativa dei fatti, e a maggior ragione se si scopre che la decisione del giudice amministrativo si era basata su documenti o rappresentazioni dei luoghi che in sede penale sono risultati falsi.

La fattispecie di questa sentenza riguardava la trasformazione illecita di un vecchio fabbricato, ottenendo nel 2003 il rilascio di un permesso di costruire ingannando il Comune, mediante una rappresentazione grafica del territorio e dell’edificio non corrispondente alla realtà. Se da una parte il Consiglio di Stato nel 2024 aveva dato “ragione” al proprietario ed esecutore dell’intervento perchè quel permesso a livello amministrativo non poteva essere più annullabile a causa del notevole decorso del tempo (cioè annullando la revoca in autotutela del titolo abilitativo fatta dal Comune, senza tuttavia valutarne la piena legittimità sostanziale), il giudice penale lo ha considerato giuridicamente illegittimo e ha effettuato valutazioni a prescindere dalle sentenze amministrative favorevoli già emesse. Quanto sopra rende evidente che annullare un provvedimento di autotutela del Comune non equivale, automaticamente, a certificare la legittimità urbanistico-edilizia sostanziale dell’intervento.

Più dettagliatamente, si riporta il passaggio centrale contenuto nella sentenza Cassazione penale n. 19245/2026, in cui è evidenziata l’autonomia del giudice penale e i limiti del giudicato amministrativo in materia edilizia:

«il giudice penale, pur non essendo vincolato dal giudicato amministrativo, non può ignorare il contenuto qualora introduca fatti o valutazioni idonei ad incidere sulla ricostruzione del fatto e sull’elemento soggettivo del reato. Le doglianze, come detto, non colgono nel segno. Va osservato che, secondo il condivisile orientamento di questa Corte sono acquisibili, a norma dell’art. 238-bis cod. proc. pen., sentenze pronunciate da giudici diversi da quello penale e tali decisioni sono liberamente valutabili o, comunque, debbono essere valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., ai fini della prova del fatto in esse accertato (così, in particolare: Sez. 3, n. 1628 del 28/10/2015, dep. 2016, Rv. 266328-01; Sez. 6, n. 10210 del 24/02/2011, Rv. 249592-01; Sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008, Rv. 241038-01). Il disposto dell’art. 238 bis cod. proc. pen, quindi, non implica una limitazione per il libero convincimento del giudice penale. Invero, la giurisprudenza, anche nel caso di acquisizione di sentenze definitive rese in altri procedimenti penali, esclude l’esistenza di qualunque automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei giudizi contenuti nelle motivazioni di dette sentenze, dovendosi ritenere che il giudice penale conservi integra l’autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (cfr., tra le varie, Sez. 1, n. 11140 del 15/12/12015, dep. 2016, Rv. 266338-01, e Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Rv. 211768-01, nonché Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018,). Si tratta di conclusione applicabile a tutte le sentenze acquisite ex art. 238 – bis cod. proc. pen., e, quindi, anche nel caso queste siano sentenze emesse da giudici civili o amministrativi, coerente con la disciplina di cui agli artt. 2, 3 e 479 cod. proc. pen: secondo il principio generale, fissato dall’art. 2 cod. proc. pen., al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito (cfr Sez 3 n. 12734/2026). Nei rapporti tra la decisione del giudice penale e l’eventuale giudicato amministrativo, questo può, dunque, rilevare in ordine alla valutazione della prova riguardante la ricostruzione del fatto da svolgersi ai sensi degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. ma senza che sia invece vincolante sul piano della qualificazione giuridica di quanto in tal modo ricostruito. E va evidenziato che, in tema di rapporti tra decisione del giudice penale e giudicato in particolare amministrativo, occorre che si tenga conto altresì dei seguenti principi: la valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità di un amministrativo, costituente il presupposto di un reato, non è preclusa da un giudicato amministrativo formatosi all’esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione incompleta, o comunque fondata su elementi di fatto rappresentati in modo parziale o addirittura non veritiero, sempre che tali criticità risultino da dati obiettivi preesistenti e non conosciuti dal giudice amministrativo, ovvero sopravvenuti alla formazione del giudicato».

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

Carlo Pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.

Articoli recenti




Torna su