Cassazione conferma la rigida applicazione nel conteggiare la volumetria di edifici, soprattutto rispetto ai limiti ex L. 724/1994 e L. 326/2003.

Il percorso legislativo che ha portato ad emanare il secondo provvedimento di condono edilizio, ai sensi della L. 724/1994, è stato anch’esso segnato da correttivi postumi, quanto da tentativi anticipatori con decreti-legge, decaduti per mancata conversione:
- Decreto-legge n. 468/1994;
- Decreto-legge n. 551/1994;
- Decreto-legge n. 649/1994.
Alcuni cittadini, presi dall’enfasi e urgenza, si precipitarono a presentare le istanze, anche se la normativa contenuta nei rispettivi decreti non è poi risultata collimante col testo approvato in via definitiva con L. 724/1994. Sul punto si deve poi sottolineare che il testo di quest’ultima norma sia stato oggetto di ulteriori correttivi e integrazioni, il più importante la L. 662/1996. Per cui non è rarissimo trovare domande di condono presentate ai sensi di questi decreti-legge.
Quale esito è previsto per le istanze presentate in passato con gli anzidetti tre decreti-legge, decaduti per mancata conversione entri in termini? In prima battuta si è pensato che i loro effetti giuridici siano svaniti con la mancata conversione in legge. Tuttavia, il provvedimento correttivo L. 662/1996, con l’articolo 2, comma 61, ha restituito vita alle istanze di condono già presentate con ciascuno di quei decreti legge, riconoscendo una sorta di diritto acquisito ed effetto retroattivo verso esse:
61. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495.
Questa forma di recupero di validità di quei decreti-legge si rese necessaria non soltanto per quelle istanze, ma per le molte materie contemplate al loro interno; in buona parte furono trasfuse in altre norme posteriori, ma in alcuni casi si rese necessario fare un recupero dell’efficacia di quei decreti-legge, ormai decaduti da tempo. Può sembrare ironico, ma si tratta di una sanatoria per quelle istanze di condono presentate a ridosso della L. 724/1994. La questione è poco trattata in giurisprudenza amministrativa, tuttavia sul punto c’è stato l’intervento della Corte Costituzionale, sentenza n. 244/1997, la quale dichiara inammissibili non fondate le questioni di incostituzionalità sollevate sul comma 61, dell’articolo 2, della L. 662/1996:
3. – Passando all’esame delle denunciate censure, deve essere dichiarato inammissibile il profilo che invoca come parametro costituzionale l’art. 77 della Costituzione, in quanto – secondo costante giurisprudenza di questa Corte – “le regioni, allorché agiscono nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, non possono legittimamente far valere asserite violazioni delle norme costituzionali regolanti l’esercizio del potere governativo di adozione dei decreti-legge” poiché tali violazioni “non comportano di per sé alcuna lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle stesse” (sentenze n. 25 del 1996; n. 29 del 1995).
4. – Gli altri profili, con cui si denuncia la violazione degli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione sono invece infondati, in quanto basati sull’erroneo presupposto che la semplice norma di sanatoria degli anzidetti decreti-legge, tutti non convertiti sanatoria per di più intervenuta solo dopo un certo lasso di tempo dalla decadenza per mancata conversione – dell’ultimo dei decreti-legge della serie – possa comportare un effetto che non si era prodotto né si sarebbe potuto produrre durante il periodo di vigenza dei singoli decreti-legge, ciascuno dei quali decaduto, e, quindi, privato di efficacia ex tunc, prima che si compisse il termine di centottanta giorni per l’approvazione degli strumenti urbanistici. Giova sottolineare che l’interpretazione di norma di sanatoria degli effetti del decreto-legge non convertito deve essere condotta tenendo presente che tale potere attribuito al legislatore (ex art. 77, terzo comma, della Costituzione) è ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, da quello di conversione in legge del decreto-legge, in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è venuta meno ex tunc. Di conseguenza possono essere salvati solo gli effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo provvedimento di urgenza decaduto, impregiudicato ovviamente l’ulteriore potere del legislatore di regolare autonomamente situazioni pregresse, nei limiti in cui è ammissibile una legge retroattiva.
Per di più, l’interpretazione della legge di sanatoria degli effetti di provvedimenti di urgenza non convertiti deve essere condotta con rigore, quando si è in presenza di una serie di decreti-legge tutti non convertiti (reiterati non conformemente a Costituzione: sentenza n. 360 del 1996), né comunque seguiti da intervento del legislatore in esercizio sostantivo di potestà legislativa, che abbia riprodotto con valore di legge una norma contenuta in una disposizione definitivamente decaduta.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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