Condono edilizio in area vincolata: senza parere favorevole paesaggistico scatta il silenzio-rifiuto
Cassazione conferma che col vincolo, la sanatoria straordinaria non si forma se manca il parere favorevole emesso dall’ente preposto

La prima legge sul condono edilizio si pose il problema dell’accessibilità ai benefici della sanatoria, soprattutto sulla concreta possibilità di alcune fasce sociali di poter versare gli importi dovuti a titolo di oblazione e oneri concessori (oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione. A tale scopo, nel primo condono edilizio (L. 47/1985) fu prevista una riduzione agevolata per chi chiedeva la regolarizzazione straordinaria di un immobile destinato a “prima casa”, disgiuntamente per l’oblazione (articolo 34) e oneri concessori (articolo 37). Per quanto attiene all’oblazione, le condizioni previste erano le seguenti:
Per quanto riguarda gli oneri concessori (urbanizzazione e costo di costruzione), la L. 47/1985 (art. 37) rinviava alla allora disciplina vigente sulla materia (L. 10/1977), prevedendo inoltre che le Regioni potessero modulare gli importi riducendoli, ma comunque non inferiori al 50% di quelli ordinari. Quindi anche sul versante oneri, la prima casa poteva beneficiare di valori più bassi, in funzione delle delibere regionali, e infine quelli stabiliti dai Comuni.
In sintesi: nel condono 1985, per avere la riduzione agevolata “prima casa” era necessario che l’immobile fosse abitazione principale al 17 marzo 1985, con residenza effettiva del richiedente, non di lusso, e in tal caso si applicava la riduzione di 1/3 sull’oblazione e condizioni agevolate sugli oneri di urbanizzazione, quest’ultime in base anche alle discipline locali.
Facciamo un esempio pratico di calcolo per capire l’effetto della riduzione “prima casa” nel condono edilizio del 1985:
Tabella di riferimento (L. 47/1985, art. 34 e tabella allegata)
Gli importi erano fissati in lire/mq di superficie utile lorda, differenziati in base:
Per semplicità, prendiamo il caso più frequente:
Nuova costruzione residenziale realizzata in totale assenza di titolo edilizio in Comune di media dimensione (tra 20.000 e 100.000 abitanti).
Importo tabellare (per periodo 1977-1983): 90.000 lire/mq.
Esempio 1 – Abitazione NON prima casa
Esempio 2 – Abitazione PRIMA CASA
Stessi dati, ma il richiedente risiede nell’immobile al 17 marzo 1985 e non è immobile di lusso.
Riduzione di 1/3 sull’oblazione.
Oneri concessori (urbanizzazione + costo costruzione)
L’art. 37 L. 47/85 stabiliva che:
Quindi, per la “prima casa” spesso venivano applicati valori ribassati, ma la misura esatta dipendeva dalle delibere regionali o comunali.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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