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facciata edificio residenziale

Oblazione onerosa nel permesso in sanatoria

Il doppio del contributo di costruzione è richiesto per l’accertamento di conformità di illeciti relativi agli articoli 36 e 36-bis DPR 380/2001, la giurisprudenza fornisce dettagli sui criteri di calcolo rispetto agli oneri di urbanizzazione e prelievo sul costo di costruzione. Gli anzidetti articoli contengono la quantificazione della oblazione da versare in caso di conclusione positiva della procedura di regolarizzazione edilizia, cioè per ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, i quali stabiliscono:

articolo 36, comma 2:
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69)).

articolo 36-bis, comma 5, lettera b:
a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall’articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all’articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell’articolo 32. Non si applica l’incremento del 20 per cento nei casi in cui l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;

la disposizione dell’articolo 36, comma 2, e analogamente dell’articolo 36-bis, comma 2, prevede il pagamento del contributo «a titolo di oblazione», la quale costituisce lo strumento normativamente imposto per la regolarizzazione dell’abusivismo edilizio, ovvero per il rilascio postumo del titolo, quale conseguenza dell’avvenuta verifica di conformità urbanistico-edilizia. Il testuale riferimento all’oblazione denota la natura di illecito e la sua funzione sanzionatoria, la quale è ricavabile dal fatto che il contributo di costruzione a questo titolo dovuto per effetto del rilascio del titolo in sanatoria è doppio rispetto a quello che si sarebbe versato se l’abuso medesimo non fosse stato commesso. A fronte del fatto che secondo la sequenza procedimentale tipica il titolo edilizio avrebbe dovuto dovrebbe precedere la realizzazione dell’opera, se ne ammette un’inversione, attraverso un accertamento a posteriori che le condizioni per il rilascio del titolo erano sussistenti e tuttora lo sono, secondo il principio della doppia conformità, oggi sancito con carattere di generalità dall’art. 36 del testo unico dell’edilizia (Cons. di Stato n. 8904/2025).

Contributo di costruzione è commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione

Per prima cosa, per determinare il contributo di costruzione dovuto per le sanatorie edilizie, è necessario conoscere la sua determinazione a regime ordinario, per poi effettuare i relativi raddoppi dovuti in base alle casistiche. L’articolo 16 del Testo Unico Edilizia dispone al primo comma che il famoso contributo si componga di due voci, perchè è commisurato:

  1. all’incidenza degli oneri di urbanizzazione;
  2. al costo di costruzione dell’opera;

Il contributo per gli oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del concessionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione dell’insieme dei benefici che la nuova costruzione acquista. Il contributo sul costo di costruzione invece ha natura di prelievo paratributario (Cons. di Stato n. 1201/2019.

Sulle modalità di quantificazione a regime ordinario, ove dovuto relativamente alle istanze di permesso di costruire, alla SCIA o alla CILA, si rinvia ai precedenti articoli del blog (contributo sul costo di costruzione, periziato o tabella). Quel che è importante è evidenziare che il contributo di costruzione si debba calcolarlo per le due voci, in funzione delle categorie di intervento. Essendo la materia complessa, ci si limita ad accennare che esistono casistiche in cui non sono previsti versamenti di tali oneri, ad esempio:

  • nel cambio d’uso senza opere, al di fuori delle tipologie liberalizzate dalla L. 105/2024, sono dovuti soltanto gli oneri di urbanizzazione;
  • esonero per alcuni interventi su edifici unifamiliari;
  • in caso di ristrutturazione conservativa, cioè senza modifiche di superfici o di volume, sono dovuti soltanto gli importi a titolo di contributo sul costo di costruzione.

Si rammenta inoltre che, sulla disciplina degli interventi onerosi, anche le legislazioni regionali hanno integrato la relativa debenza con proprie norme, a volte anche con approcci non uniformi tra le diverse Regioni.

Doppio del contributo di costruzione a titolo di oblazione comprende anche gli oneri stessi

Il contributo previsto ai sensi dell’arti colo 36, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, si calcola facendo riferimento al contributo di costruzione richiesto dall’art. 16, del d.P.R. medesimo in misura doppia, a conferma della duplice funzionalità che esso assolve: è diretto a far sì che l’opera oggetto di sanatoria partecipi agli oneri connessi alla trasformazione del territorio attuata per via dell’attività edilizia compiuta (con un contributo che, come per il permesso di costruire, è comprensivo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, cfr ex multis, Cons. di Stato n. 4877/2020, TAR Piemonte n. 1911/2025) e a far pagare un’oblazione, giustificata dal compimento di un illecito (qual è la realizzazione di un intervento edilizio in assenza del previo titolo autorizzatorio).

In caso di gratuità dell’intervento, quale oblazione?

Per lo stesso principio, in caso di gratuità dell’intervento edilizio oggetto di sanatoria, il contributo dovuto si calcola in misura pari a quella prevista dall’articolo 16 (per il permesso di costruire oneroso), con una funzione del pagamento squisitamente riparatoria dell’illecito compiuto. Lo stesso criterio è consolidato in giurisprudenza confermando che l’importo dovuto per la sanatoria edilizia ha funzione riparatoria per mancata corresponsione degli oneri e sanzionatoria del comportamento (Cons. di Stato n. 7418/2021, Corte Costituzionale n. 2/2019).

Nell’oblazione il raddoppio non coinvolge gli oneri di urbanizzazione, ma solo il costo di costruzione

Si segnala un interessante orientamento che appare tuttavia minoritario, ed applicato nel territorio della regione siciliana, ovvero che ai fini del calcolo della oblazione per ottenere il permesso di costruire in sanatoria (articolo 36 TUE, ma conseguentemente anche per l’articolo 36-bis), il raddoppio debba riguardare soltanto il contributo sul costo di costruzione, escludendo invece gli oneri di urbanizzazione, perchè nell’articolo 36, comma 2 del TUE, viene testualmente indicato “contributo di costruzione”. Tale orientamento è stato pronunciato in occasione di queste due sentenze:

  • T.A.R. Palermo n. 10/2026;
  • T.A.R. Catania n. 2766/2021.

Si riporta il passaggio centrale:

«Tanto precisato, la Sezione osserva che l’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, a differenza di quanto ritenuto dall’Amministrazione, si riferisce al “contributo per il rilascio del permesso di costruire” e distingue, successivamente, il contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione da quello dovuto per il costo di costruzione. Considerazioni di analogo tenore valgono per la disciplina regionale di cui alla legge n. 16/2006. Pertanto, nel caso di accertamento di conformità, è solo il contributo per il costo di costruzione ad essere dovuto in misura doppia, come si desume chiaramente dalle previsioni normative che sono state indicate. L’espressione “contributo di costruzione”, quindi, deve intendersi nel senso di “contributo per il costo di costruzione” – riferita, perciò, alla sola voce “costo di costruzione” – e non nel senso di “contributo per il rilascio del permesso di costruire”. Ciò, tra l’altro, appare anche conforme alla diversa “ratio” che giustifica l’applicazione delle due voci di costo:
a) il contributo relativo alle opere di urbanizzazione, infatti, non può che restare identico, sebbene l’edificazione sia originariamente avvenuta senza titolo, in quanto le opere di urbanizzazione restano comunque immutate e il relativo contributo si commisura in relazione all’incidenza delle stesse;
b) il contributo per il costo di costruzione, in ragione della sua natura tributaria, può essere, invece, maggiorato a titolo di sanzione – prescindendosi dall’effettiva capacità contributiva, come avviene in tutte le ipotesi in cui un’obbligazione tributaria sia assolta in ritardo – per l’intervenuta edificazione in difetto del prescritto titolo (sebbene le opere possano essere successivamente assentite in quanto conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento dell’edificazione e della richiesta di sanatoria).».

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Carlo Pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE

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