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altezza massima edificio

Negli edifici costruiti su terreni in pendenza, l’altezza massima non coincide necessariamente con la media delle facciate. Il Consiglio di Stato n. 5987/2026 ha chiarito la distinzione tra altezza del fronte e altezza dell’edificio, confermando che deve essere assunto il prospetto più alto secondo le definizioni edilizie applicabili.

La costruzione di edifici su terreni inclinati crea spesso problemi sul corretto calcolo dell’altezza massima, da comparare a quella consentita dallo strumento urbanistico e regolamento edilizio comunale, e in base a come viene applicata può produrre risultati molto diversi a seconda che si consideri la media di tutte le facciate oppure il prospetto maggiormente esteso. Occorre infatti tenere distinte le definizioni di:

  • altezza del singolo fronte, che può essere calcolata mediante misure medie riferite a quella facciata
  • altezza complessiva dell’edificio, generalmente individuata nella maggiore altezza tra i diversi fronti.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5987/2026, ha analizzato le differenze per un caso di demolizione e ricostruzione effettuato su un lotto in pendenza. La decisione ha chiarito anche quale disciplina debba utilizzarsi quando il fabbricato originario apparteneva a una vecchia lottizzazione. La questione riveste importanza perchè la definizione di altezza massima dell’edificio di progetto va confrontata con quella massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali. Infatti, la pianificazione urbanistica stabilisce anche questo parametro per prevedere una omogeneità del tessuto urbanizzato, evitando invece eccessive irregolarità in senso verticale. Tra l’altro, il tema dell’altezza massima dell’edificio è connesso all’obbligatorietà degli strumenti attuativi quando l’edificio supera i 25 metri, con l’esigenza del piano attuativo.

Punti chiave

  1. L’altezza massima dell’edificio non coincide con la media delle altezze di tutti i prospetti, neppure media ponderale;
  2. Negli edifici su terreno in pendenza assume rilievo il fronte avente altezza maggiore.
  3. La demolizione e ricostruzione con modifica dell’altezza deve rispettare i parametri vigenti al momento del nuovo titolo edilizio.
Carlo Pagliai

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Il caso: demolizione e ricostruzione su un terreno in pendenza

La controversia ha riguardato un intervento residenziale autorizzato dal Comune di Perugia mediante demolizione di una villetta bifamiliare e ricostruzione di un fabbricato composto da più unità immobiliari, con contestuale aumento di altezza. Il nuovo edificio aveva un piano interrato destinato ad autorimesse, un piano seminterrato, due piani fuori terra e un ulteriore livello destinato a servizi accessori. Una successiva variante al permesso di costruire aveva modificato anche la copertura e incrementato il numero degli appartamenti e delle autorimesse, ma il proprietario dell’edificio antistante aveva impugnato entrambi i permessi di costruire, contestando soprattutto il superamento dell’altezza massima ammessa dalla disciplina urbanistica e dalla premialità energetica regionale.

Il punto nodale non riguardava la possibilità astratta di ricostruire il fabbricato, ma il metodo utilizzato per determinarne l’altezza massima effettiva, in quanto il precedente edificio aveva un’altezza diversa tra il lato a monte e quello a valle. Anche il fabbricato ricostruito presentava prospetti di misura differente:

  • fronte a monte: 8,70 metri;
  • fronte a valle: 11,20 metri;
  • fronti laterali: altezza media di 9,95 metri.

Il committente aveva sostenuto che l’altezza complessiva dell’edificio fosse pari a 9,95 metri, ottenuta calcolando la media delle altezze dei quattro prospetti. Secondo questa tesi, l’opera sarebbe rimasta entro il limite massimo di 10 metri, stabilito dal piano regolatore comunale.

Perché la media delle altezze in facciate è stata respinta

Il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento dei permessi di costruire richiesto dal confinante, in quanto la normativa regionale umbra stabiliva che, per gli edifici posti su terreni in pendenza o caratterizzati da una particolare articolazione planivolumetrica, l’altezza dovesse essere determinata assumendo la maggiore delle altezze delle facciate. La disposizione regionale prevedeva inoltre che l’altezza di ogni singola facciata fosse ricavata mediante la media delle distanze misurate all’interno di quel prospetto. Il Consiglio di Stato ha quindi distinto due criteri operativi:

  1. la media delle misure verticali serve a determinare l’altezza della singola facciata;
  2. il confronto tra le diverse facciate serve a individuare l’altezza complessiva dell’edificio.

La media opera all’interno del singolo prospetto, ma non consente di calcolare una media complessiva tra tutti i prospetti dell’edificio. In sostanza non si può estendere la media delle altezze per ricavare l’ipotetica media di tutte le facciate, per usarla poi come altezza massima dell’edificio. Il Consiglio di Stato ha quindi stabilito che l’altezza massima dell’edificio è quella in senso assoluto, della facciata più alta (facendo la media solo su quest’ultima). Nel caso esaminato:

  • il prospetto a monte misurava 8,70 metri;
  • i prospetti laterali avevano altezza media di 9,95 metri;
  • il prospetto a valle raggiungeva 11,20 metri.

Poiché il fronte a valle era il più alto, l’altezza dell’edificio doveva essere considerata pari a 11,20 metri, superiore al limite di 10 metri risultante dalla disciplina urbanistica e dalla premialità applicata, con la diretta conseguenza di annullare i due permessi di costruire rilasciati. Questa decisione assunta dal Consiglio di Stato risulta peraltro coerente con le definizioni stabilite nel Regolamento Edilizio Tipo nazionale (DPCM 2016).

Il committente aveva richiamato a proprio sostegno il precedente criterio urbanistico dell’“altezza media massima” contenuto nel piano di lottizzazione degli anni Settanta, sostenendo che tali parametri dovessero continuare ad applicarsi anche alla demolizione e ricostruzione (come se fossero un diritto acquisito in perpetuo).

Il Consiglio di Stato ha respinto questa tesi, in quanto le norme transitorie richiamate consentivano di completare gli interventi programmati da vecchi piani attuativi, ma non permettevano di applicare indefinitamente i parametri originari a qualsiasi futura trasformazione degli edifici compresi nella lottizzazione.

Questa decisione è coerente perchè una demolizione e ricostruzione realizzata molti anni dopo non costituisce necessariamente completamento del vecchio piano attuativo, ma può rappresentare un nuovo intervento soggetto ai parametri vigenti e sopravvenuti.

Altezza del fronte e altezza dell’edificio sono parametri diversi

La questione trattata risulta coerente anche con le definizioni uniformi contenute nel Regolamento Edilizio Tipo nazionale, approvato con D.P.C.M. del 20 ottobre 2016:

Altezza del fronte

La definizione uniforme n. 27 stabilisce che l’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

  • inferiormente, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;
  • superiormente, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e l’intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati;
  • oppure dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

L’altezza del fronte è quindi una misura riferita alla singola parete esterna dell’edificio, non all’intero organismo edilizio, la modalità concreta di misurazione deve comunque essere verificata rispetto alla disciplina regionale e comunale recepita e vigente nel territorio interessato.

Altezza dell’edificio

La definizione uniforme n. 28 individua invece l’altezza dell’edificio come «altezza massima tra quella dei vari fronti».

Di conseguenza, dopo avere determinato l’altezza di ciascun fronte, occorre confrontare i risultati ottenuti: l’altezza dell’edificio coincide con il valore massimo riscontrato tra i suoi fronti, salvo diverse disposizioni speciali applicabili alla fattispecie.

Questa distinzione evita di compensare il prospetto più alto con quelli aventi uno sviluppo verticale inferiore. Una media generale delle facciate potrebbe infatti rendere formalmente conforme un edificio che, su uno dei lati, supera concretamente l’altezza massima ammessa.

Coperture inclinate e criteri speciali di calcolo

Nella fattispecie è entrata in esame anche la conformazione della copertura, in parte piana e in parte inclinata, con una pendenza pari soltanto al 4%, in quanto la disciplina regionale consentiva un diverso criterio di calcolo per le coperture inclinate oltre il 35%, prevedendo il riferimento alla distanza media tra la linea di colmo e l’estradosso dell’ultimo solaio.

Tale disposizione non poteva essere applicata alla copertura oggetto di causa, proprio perché la sua inclinazione era notevolmente inferiore alla soglia prevista. Non ogni tetto inclinato consente di applicare il criterio medio tra colmo e gronda: occorre verificare le condizioni espressamente previste dalla normativa locale. La forma della copertura non può quindi essere utilizzata in modo astratto per ridurre l’altezza urbanisticamente rilevante dell’edificio.

L’altezza preesistente può essere mantenuta?

In certi casi è possibile conservare l’altezza esistente dell’edificio, realizzato con un’altezza superiore a quella oggi ammessa dal piano regolatore o regolamento comunali: ciò non significa necessariamente che debba essere ridotto in occasione di qualsiasi intervento edilizio, ma solamente in quelli sostanziali e che superano determinate soglie di trasformazione. Secondo il Consiglio di Stato, il problema del rispetto dei parametri attuali si pone soprattutto quando si effettuano:

La ristrutturazione ad altezza invariata può conservare una quota legittimamente preesistente, mentre l’incremento altimetrico deve essere verificato secondo la disciplina vigente. Questo vale anche in caso di demolizione e ricostruzione integrale dell’edificio, consentendo una sorta di diritto al mantenimento della sagoma legittimata; in caso contrario, l’impossibilità di mantenere un edificio tale e quale sul posto, comporterebbe effetto espropriativo.

Premialità volumetriche e altimetriche: non sono incrementi automatici

Se da una parte la normativa regionale dell’Umbria riconosceva una premialità di aumento altezza fino a 3,50 metri per gli interventi che consentivano di conseguire la classe energetica A, dall’altra parte questo incentivo non poteva derogare l’altezza massima prevista dalla strumentazione e regolamentazione comunale. Questa premialità rappresentava il limite massimo aggiuntivo rispetto al parametro urbanistico di riferimento, ma non consente di superare l’altezza complessiva risultante dalla disciplina applicabile. Ciò significa che se l’edificio esistente raggiunge già, in tutto o in parte, la quota massima ottenibile con l’incentivo, l’incremento concretamente utilizzabile può essere inferiore oppure del tutto assente.

Diritto al panorama del vicino e ostacolo alla visuale

Il Consiglio di Stato ha anche affrontato l’interesse del proprietario dell’abitazione antistante a impugnare il titolo edilizio sulla base di diversi motivi. Premesso che la semplice vicinitas, cioè la prossimità tra gli immobili, è sufficiente a dimostrare la legittimazione al ricorso, essa non prova automaticamente l’interesse ad agire. Il vicino deve allegare la dimostrazione di un pregiudizio specifico e concretamente percepibile, e nel caso concreto, tale pregiudizio si è basato sulla:

  • riduzione della visuale;
  • ingombro ottico prodotto dal nuovo edificio;
  • alterazione del contesto edilizio circostante.

Non era necessario dimostrare in via definitiva un danno risarcibile, essendo sufficiente un pregiudizio concreto e potenzialmente derivante dal titolo impugnato.

Tuttavia l’a qualità estetica l’incidenza sul panorama non è risultata decisiva, in quanto anche un affaccio non particolarmente pregevole può essere penalizzato ai fini edificatori dalla costruzione di una parete di maggiore altezza sul lato opposto della strada. Anche perchè ritengo che, la conclamazione di un ipotetico diritto al panorama (servitù prediale?) potrebbe tradursi in una paralisi di attività edilizia comportante modifiche di sagome o aumento di volumi.

Conclusioni e consigli utili

Negli edifici posti su terreni in pendenza, l’altezza massima non può essere calcolata automaticamente mediante la media di tutte le facciate, ottenendo così un vantaggio di un edificio nominalmente più basso rispetto all’altezza più alta in assoluto tra le varie facciate. L’altezza dell’edificio è definita come la massima tra quella dei vari fronti, deve essere assunto il valore del fronte più alto.

La media può operare nella determinazione dell’altezza del singolo prospetto, qualora ciò sia previsto dalla disciplina locale, ma non può essere nuovamente utilizzata per compensare tra loro tutte le facciate. Infatti, prendo a riferimento la singola facciata, è possibile misurare altezze diverse di quel fronte a causa dell’irregolarità di pendenze o quote al piede della facciata, ad esempio per marciapiedi e strade inclinate, o suolo modellato con giardini o altri modi. A livello operativo, occorre verificare:

  • le definizioni edilizie recepite dalla Regione;
  • il regolamento edilizio comunale;
  • le norme tecniche dello strumento urbanistico;
  • le quote originarie e quelle di progetto del terreno;
  • la forma e l’inclinazione della copertura;
  • l’eventuale presenza di vecchi piani attuativi;
  • la disciplina transitoria;
  • le modalità di calcolo dell’altezza di ciascun fronte;
  • il limite complessivo effettivamente raggiungibile con eventuali premialità.
Carlo Pagliai

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Quadro normativo e giurisprudenziale richiamato

Norme

  1. Regolamento Edilizio Tipo nazionale 2016, definizione uniforme n. 27 e n. 28
  2. Legge regionale Umbria 21 gennaio 2015, n. 1.

Giurisprudenza

  1. Consiglio di Stato, Sezione IV, 22 luglio 2026, n. 5987, altezza degli edifici su terreno in pendenza, criterio del fronte più alto e disciplina applicabile alla demolizione e ricostruzione.

FAQ

Come si calcola l’altezza di un edificio su un terreno in pendenza?

Occorre prima determinare l’altezza di ciascun fronte secondo la normativa locale. Quando l’altezza dell’edificio è definita come la massima tra quelle dei vari fronti, deve essere assunto il prospetto più alto.

Si può calcolare la media delle altezze di tutte le facciate?

La media delle altezze rilevate può servire a determinare l’altezza media di una singola facciata, ma non può essere estesa automaticamente all’intero edificio quando la normativa impone di considerare il fronte più alto. Inoltre è possibile che i regolamenti regionali abbiano dettagliato ulteriormente questo tipo di misurazione.

Che differenza c’è tra altezza del fronte e altezza dell’edificio?

L’altezza del fronte riguarda una singola parete esterna, mentre l’altezza dell’edificio corrisponde invece, secondo la definizione uniforme nazionale, alla massima altezza tra i diversi fronti.

La demolizione e ricostruzione mantiene i parametri edilizi originari?

Non necessariamente. Se l’intervento costituisce sostanzialmente una trasformazione nuova (cioè con modifiche di sagoma o di altezza) e non il completamento di un vecchio piano attuativo, devono generalmente essere applicati i parametri urbanistici vigenti al momento del rilascio del nuovo titolo.

Un tetto inclinato consente sempre di calcolare un’altezza media?

No. Devono essere verificate l’inclinazione effettiva della copertura e le specifiche condizioni previste dalla normativa regionale o comunale.

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Carlo Pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.

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