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Essi non precludono in via assoluta il condono ex L. 47/85 e costituiscono vincoli relativi sottoposti al parere favorevole di valutazione compatibilità col vincolo stesso.

L’esistenza del vincolo va valutata al momento in cui deve essere esaminata la domanda di condono, a prescindere dall’epoca della sua istituzione

L’art. 31 della legge sul primo condono edilizio 47/85 statuiva che le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli qualora comportanti inedificabilità e imposti prima della esecuzione delle opere stesse:

  1. vincoli imposti da leggi statali e regionali nonchè dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
  2. vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
  3. vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
  4. ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree;

La norma non entrava in merito sulla casistica in cui un qualsiasi vincolo apposto dopo l’esecuzione dell’abuso, e tanto meno se fosse intervenuto dopo la presentazione della domanda.
In tal senso la questione è stata chiarita dalla giurisprudenza amministrativa, che si è costantemente allineata come di seguito.

Occorre per prima cosa sottolineare che i vincoli hanno natura relativa o assoluta (inedificabili).

  • in caso di vincolo relativo sopravvenuto:
    per le opere abusive il parere va acquisito a prescindere dal requisito di anteriorità dell’opera rispetto al vincolo stesso;
  • in caso di vincolo assoluto sopravvenuto:
    nella disamina delle domande di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/85 (il c.d. “primo condono”) l’amministrazione deve considerare che i vincoli di inedificabilità sopravvenuti all’esecuzione dell’abuso (e alla domanda) non precludono assolutamente la procedura di condono, equiparandoli ai vincoli relativi ex art. 32 della L. 47/85 e subordinando al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

Ciò in attuazione del principio tempus regit actum, col quale prevale l’esigenza di vagliare la compatibilità dei manufatti abusivi col vincolo postumo, secondo quanto espresso dal Consiglio Stato nell’adunanza plenaria del 22 luglio 1999, n. 20 e ribadito dallo stesso Cons. Stato sez. VI 1094/2005, sez. VI n. 5927/2014, sez. IV n. 2576/2012, sez. VI n. 1152/2016, sez. VI n. 01941/2016.

Il principio del tempus regit actum dispone che l’atto procedimentale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui esso viene compiuto; tale principio non è espresso nella Costituzione, per cui sono ammesse leggi ordinarie con efficacia retroattiva a condizione che esse non violino i principi fondamentali dello Stato.

La questione dei vincoli sopravvenuti esplose letteralmente con la promulgazione della Legge “Galasso” n. 431/85 in materia paesaggistica, pubblicata il 22 agosto 1985 e quindi a pochi mesi dall’approvazione della prima legge sul Condono edilizio.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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