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Esso riguarda esclusivamente i beni culturali, e non anche i beni paesaggistici

Il cosiddetto “vincolo di tutela indiretta”, come previsto dall’articolo 45 del D. Lgs. 42/2004 (Codice Beni Culturali) riguarda esclusivamente i beni culturali, e non anche i beni paesaggistici, pur facendo parte entrambi del “patrimonio culturale” (Cass. Pen. Sez. 3, n. 36095 del 22/09/2011). La sua prescrizione viene adottata e notificata ai sensi degli articoli 46 e 47 del Codice ed è immediatamente precettiva dalla notifica. Lo scopo di questa forma precettiva non è la protezione del bene immobile direttamente vincolato (ex L. 1089/39 per capirsi), bensì la tutela indiretta operata attraverso prescrizioni limitative applicato al contesto in relazione spaziale con esso.

Questa tipologia di vincolo indiretto ha la finalità tutelare i caratteri e il contesto situato attorno al bene assoggettato al vincolo diretto.

Ciò avviene attraverso prescrizioni destinate alle aree o agli edifici circostanti, anche non necessariamente confinanti o adiacenti (Cass. Sez. III n. 35577 del 29 agosto 2016). Facciamo un esempio: un edificio vincolato “alle belle arti” la cui posizione e visibilità è meritevole di preservarne i cosiddetti “coni visivi”, ovvero spazi di visualizzazione in cui l’edificio assume elevato valore di pregio ambientale e paesistico.

Gli spazi, superfici e immobili situati attorno a immobili con vincolo di beni culturali, possono essere assoggettati a vincolo di tutela indiretta la quale può essere cartografata benissimo in modalità radiale, lineare o addirittura a “corridoi prospettici”, e ad essi si applicano prescrizioni limitanti lo sviluppo e trasformazione edilizia quali mantenimento di:

  • integrità visuale;
  • prospettiva;
  • luce;
  • condizioni ambientali;
  • decoro;

In caso di adozione gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici”

Il procedimento di apposizione per la tutela indiretta è avviata dal soprintendente, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile cui le prescrizioni si riferiscono.

Se il numero di proprietari destinatari del provvedimento fosse consistente o  fosse particolarmente gravosa la procedura, il soprintendente comunica l′avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.

La comunicazione di avvio del procedimento individua l’immobile/i in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.

L’emissione della comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell’immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa. Tali effetti cessano alla scadenza del termine del procedimento, stabilito dal Ministero  ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta é notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Esso è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta é ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 16 del Codice dei Beni culturali. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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