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Consiglio di Stato: la sanatoria giurisprudenziale è uno strumento di carattere eccezionale di matrice pretoria riconosciuto da una giurisprudenza minoritaria

Il CdS sez. VI ribadisce tale concetto con la sentenza n. 2784 del 06/05/2015 in ordine alla c.d. sanatoria giurisprudenziale.

La sua ratio è fondata sulla prevalenza del principio di efficienza rispetto al principio di legalità, mitigando l’applicazione sanzionatoria in maniera rigorosa, evitando uno spreco di attività inutili per la Pubblica Amministrazione e per il privato autore dell’abuso.

I suoi effetti sono quindi la sanabilità degli interventi edilizi abusivi conformi alla normativa urbanistica in atto (Cons. Stato, V, 6 luglio 2012, n. 3961), esulando dal requisito di doppia conformità come statuito dall’art. 36 del Testo Unico dell’Edilizia.

Leggendo il provvedimento del CdS si evince che la procedura di sanatoria giurisprudenziale non è uno strumento di ordinaria gestione di edilizia privata, legittimante col pagamento di un rilevante onere concessorio.

Al contrario, tale procedura va concepita come uno strumento di eccezionale applicabilità a fronte di quello che rimane un’opera abusiva;
essa merita applicazione di fronte ad un evidente eccessività tra la demolizione (o acquisizione gratuita) rispetto alla tutela della legittimazione urbanistica, in particolare per un’opera effettuata senza idoneo titolo edilizio ma che allo stato attuale avrebbe potuto ottenere pieno titolo edilizio.

Di converso, l’applicazione in via eccezionale della “giurisprudenziale”, tende a negare il rigore di legalità instaurato dall’art. 36 DPR 380/01 e che istituisce la doppia conformità urbanistica quale requisito necessario per sanare e legittimare a posteriori le opere abusive.

Doppia conformità: nota sul criterio

L’istituto dell’accertamento con doppia conformità fu introdotto con la L. 47/85; in precedenza alcune procedure sanzionatorie erano già state introdotte con la Legge Bucalossi 10/77.

Il motivo della’introduzione della doppia conformità sia all’epoca dell’abuso sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria (ordinaria) trae fondamento per evitare possibili varianti urbanistichead personam” che potessero sanare in via personalizzata taluni richiedenti.

Si tratta in sintesi di una procedura di garanzia di legalità che il Legislatore ha introdotto nel 1985 e che mantiene tuttora vigente.
In effetti c’è da domandarsi se non fosse stato introdotto il requisito di doppia conformità, e se il regime ordinario fosse stato per assurdo quello della sanatoria giurisprudenziale.

Forse, e senza vena di polemica, in certi territori comunali vi sarebbe stata una vera inondazione di varianti e variantelle di aggiustamento, quasi cucite addosso a qualcuno.
Purtroppo la questione della doppia conformità rimarrà una contraddizione bella e buona.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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