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Da alcuni anni la giurisprudenza amministrativa si è assestata sulla perentoria esclusione di questo tipo di sanatoria.

Pochi giorni fa un importante portale ha pubblicato l’errata notizia del contrario, occorre chiarire la questione.

Il principio della “doppia conformità” deriva dall’ex art. 13 comma 1. della L. 47/1985, e da allora è rimasto immutato e pervenuto ai giorni nostri nell’art. 36 del Testo Unico dell’Edilizia Dpr 380/01, come anche nel successivo articolo 37 per le opere edilizie minori soggette a DIA/SCIA.

Per entrambi le procedure di sanatoria ordinaria (e non di condono, ndr) è richiesta la seguente condizione necessaria:

«l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. »

Lo scopo di questo requisito, introdotto proprio con la prima legge sul Condono edilizio, era quello di impedire comportamenti scorretti da parte della Pubblica Amministrazione finalizzati a sanare a posteriori gli abusi edilizi attraverso possibili varianti urbanistiche “ad personam“.

Esempio estremizzato:

  • lunedì viene compiuto l’abuso
  • martedì parlano col sindaco
  • mercoledì adottano una variante apposita
  • giovedì presentano domanda di sanatoria
  • venerdì la vanno a ritirare.
  • e sabato ? Si continua con ampliamenti e sopraelevazioni!

Scherzi a parte, questa novellina che scrissi su Facebook strappò molti sorrisi dai lettori, tuttavia a parte la durata temporale, lo schema che potrebbe succedere è proprio questo.

Se consideriamo che nella classifica dell’indice di percezione della corruzione l’Italia nel 2015 occupava la posizione n° 61, dietro a Grecia, Romania, Ghana e Ruanda, direi che la doppia conformità ce la siamo meritati.

La disposizione obbligatoria della doppia conformità, avendo insito un importante valore basato sulla legalità, e legato ai relativi profili penali, è presupposto imprescindibile ai fini del rilascio della sanatoria di opere edilizie secondo l’unica procedura ammessa dall’ordinamento cioè l’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Doppia conformità vs Sanatoria Giurisprudenziale

Fino a pochi anni la giurisprudenza amministrativa ammetteva in via minimamente eccezionale l’applicabilità della c. d. “sanatoria giurisprudenziale” fondata sull’esigenza di verificare la conformità urbanistico – edilizia dell’intervento riferita unicamente alla presentazione della domanda del permesso di costruire in sanatoria, prescindendo dalla verifica della conformità “originaria” dell’opera abusiva al momento della realizzazione del manufatto. In sintesi, era inquadrabile come eccezionalità procedurale (CdS sez. VI  n. 2784/2015).

Questa procedura di sanatoria giurisprudenziale, ammessa fino a pochi anni fa da un certo orientamento minoritario, era fondata sul principio di proporzionalità e ragionevolezza nel contemperamento dell’interesse pubblico e privato, poiché imporre per un unico intervento costruttivo, comunque attualmente conforme, una duplice attività edilizia, demolitoria e poi identicamente riedificatoria, lederebbe lo stesso interesse pubblico tutelato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 maggio 2009, n. 2835; sez. V, 29 maggio 2006, n. 3267).

Fine della Sanatoria giurisprudenziale

Dopo un lungo travaglio, la giurisprudenza si è assestata sull’inammissibilità totale della sanatoria giurisprudenziale e ribadendo perentorio il principio della doppia conformità urbanistica (cfr. Cons. Stato, sez. IV 14/5/2014 n. 2491; sez. IV 2886/2016, sez. VI 3194/2016, sez VI n. 2755/2014, sez. VI 2784/2015, n. 4552/2015, 

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 101 del 2013 entra ancora più incisivamente nel merito, superando la questione da un punto di vista puramente amministrativo, portandola sul principio di legalità.

Di converso, l’applicazione della “giurisprudenziale” tende a negare il rigore di legalità instaurato dall’art. 36 DPR 380/01 della doppia conformità urbanistica.

Non per nulla, la Regione Sicilia ha visto impugnare la recentissima legislazione edilizia (ente a statuto speciale) dove tra l’altro l’omologo articolo della procedura di sanatoria ordinaria escludeva appunto il principio della doppia conformità urbanistica.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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