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Un abuso edilizio può comportare violazione di distinte discipline e sovrapposte tra loro e divenire abuso paesaggistico

La sanatoria rilasciata a seguito di accertamento di conformità ex art. 36 estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici

Il nostro ordinamento prevede una fortissima distinzione tra la disciplina urbanistico edilizia e quella vincolistica in generale, soprattutto per quella di natura paesaggistica prevista dal Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Quest’ultima, legittimamente e costituzionalmente distinta, ha oggettività giuridica diversa rispetto a quella che riguarda l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio. (v. anche Corte Cost., ord. 21 luglio 2000, n. 327).

Nei casi in cui l’abuso edilizio sia stato effettuato in zona paesaggistica, scattano quindi automaticamente due regimi sanzionatori per l’edilizia e per la paesaggistica, salvo se altri ulteriormente sovrapponibili come prevenzione incendi, antisismica, sicurezza e quant’altro.

Attualmente, per gli abusi edilizi rientranti tra quelli c.d. “gravi”, esiste una procedura in grado di avviare la domanda per la loro regolarizzazione, sulla quale il Comune si esprime dopo averne valutati tutti i presupposti di rito.

Essa consiste, a livello nazionale, nella procedura di Accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01, col quale vengono valutati requisiti e presupposti, primo tra tutti il rispetto del principio di doppia conformità dell’abuso alla disciplina urbanistico edilizia vigente all’epoca di esecuzione e al momento dell’istanza.

Nel caso in cui il Comune riscontri tale requisito, può procedere al rilascio del titolo abilitativo postumo all’abuso, altro non è che il Permesso di costruire in sanatoria. Tuttavia si pone un problema: se l’abuso è stato comminato su immobili o in area vincolate paesaggisticamente, occorre anche ottenere in parallelo la procedura di Compatibilità paesaggistica favorevole emessa dalla competente Soprintendenza, senza la quale il Comune non può rilasciare il permesso in sanatoria, neppure se ci fosse il rispetto della doppia conformità edilizia.

Essendo infatti i due regimi procedurali distinti, essi lo sono anche sul piano penale. La giurisprudenza ha affermato più volte che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria a seguito di accertamento di conformità (art. 36 TUE) estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal D.Lgs. n. 42/2004, soggetti ad una specifica disciplina giuridicamente diversa rispetto a quella che riguarda l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio [1]. Resta fatta salva la possibilità residuale della prescrizione in materia di reati edilizi.

[1] Cass. Pen. III n. 40375/2015, n. 37318/2007 , n. 19256/2005, Corte Cost. ord. 21 luglio 2000, n. 327

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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