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Il principio della tutela dell’affidamento può trovare applicazione in rarissimi casi nella mancata repressione di abuso edilizio

L’applicazione del principio di affidamento ammette la sostanziale “estinzione” di un abuso per decorrenza temporale.

Prima cosa importante: tale ipotesi scatta in situazioni veramente assai rare, più uniche che rare potremmo dire.

Quindi è bene che il lettore di questo articolo riduca da subito le proprie aspettative e per cui lo scrivo chiaramente:

non esiste la prescrizione dell’abuso edilizio con l’automatica sanatoria di esso.

Adesso passiamo a illustrare l’argomento.

In linea preliminare e in termini generali, la giurisprudenza amministrativa ha posizione nettamente maggioritaria sul fatto che l’attività repressiva degli abusi edilizi sia espressione di attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione, potendo la misura repressiva intervenire in ogni tempo, anche a notevole distanza dall’epoca dell’esecuzione dell’abuso.

Infatti l’illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura.

L’interesse del privato al mantenimento dell’abuso edilizio è necessariamente recessivo rispetto all’interesse pubblico di osservanza della normativa urbanistica e al corretto governo del territorio.

Quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dal compimento dell’abuso e la data dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione, non sussiste alcuna necessità di motivarne in modo particolare un provvedimento di demolizione o rimessa in pristino poiché l’ordinamento:

  • la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in attività volontaria del’esecutore contra legem;

Quindi non può ammettersi un affidamento meritevole di tutela alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.
Colui che realizza un abuso edilizio non può dolersi del fatto che l’amministrazione lo abbia prima in un certo qual modo avvantaggiato, adottando solamente a notevole distanza di tempo i provvedimenti repressivi dell’abuso non sanabile (Cons. Stato, sez. IV, 3182/2013, VI, 6072/2012 e IV, 4403 /2011, 79/2011, 5509/2009 e 2529/2004);

Ammettere la sostanziale “estinzione” degli abusi per decorrenza temporale comporterebbe una sorta di sanatoria extra ordinem 

che opererebbe anche quando l’interessato non si fosse avvalso del corrispondente istituto normativo di sanatoria ordinaria e dei Condoni straordinari di cui alle leggi nn. 47/1985, 724/1994 e 326/2003 (ovviamente in presenza di requisiti e condizioni) senza neanche pagare somme  a titolo di oblazione, il che non sarebbe conforme a principi basilari di ragionevolezza e parità di trattamento nell’esercizio del potere amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 1395/2016).

Esiste anche un ridottissimo orientamento opposto, più sensibile a privilegiare l’esigenze del privato rispetto all’interesse pubblico.

In esso il notevole lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta a vigilare potrebbero evidenziare la sussistenza di una posizione di legittimo affidamento in capo al privato, rispetto al quale graverebbe sul Comune un obbligo motivazionale “rafforzato” circa il pubblico interesse e  idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato, evidentemente diverso da quello del mero ripristino della legalità (Es. Cons. Stato, sez. VI, n. 2512 del 2015, sez. V, n. 3847 del 2013, n. 883 del 2008 e n. 3270 del 2006).

Questo orientamento giurisprudenziale è assai minoritario, e si pone tuttavia come rara “valvola di sicurezza” per situazioni del tutto particolari e illogiche.

Esso considera necessario una motivazione “rinforzata” sull’interesse pubblico alla demolizione qualora sia trascorso un notevolissimo periodo di tempo tra la commissione dell’abuso e l’adozione dell’ingiunzione di demolizione.

L’applicazione di questo orientamento giurisprudenziale amministrativo è quindi da ritenersi una sorta di rara eccezione, e mai una regola, a discrezione dei competenti giudici.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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