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Strumenti urbanistici previgenti alla Legge Ponte 1967 possono aver imposto obblighi di licenza edilizia ovunque

Nel quadro legittimatorio dell’immobile si deve analizzare la storia dei previgenti strumenti urbanistici comunali

La legge “fondamentale” dell’urbanistica italiana, la L. n. 1150/42, introdusse lo strumento di pianificazione urbanistico del Programma di Fabbricazione, una sorta di Piano regolatore “light” circoscritto ai centri abitati e alle zone di espansione.

Per effettuare efficaci ricerche sulla legittimazione urbanistica degli immobili, e relativa commerciabilità, si deve procedere a verificare anche la preesistenza alla Legge Ponte del 1° settembre 1967 dei seguenti documenti:

Un Programma di Fabbricazione, acronimo PdF, aveva il principale scopo di pianificare lo sviluppo urbano; furono introdotti espressamente con l’art. 34 della L. 1150/42.
Con esso veniva consentito ai Comuni sprovvisti di PRG di includere nel proprio regolamento edilizio lo stesso PdF in cui si definivano:

  • perimetrazione centri abitati e zone edificabili;
  • indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo delimitazioni in atto o da adottarsi;
  • precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona;
  • eventuali direttrici di espansione;

Il PdF altro non era che un allegato del Regolamento edilizio comunale.

Se questo tipo di strumento urbanistico fosse stato previgente al 1967, gli immobili ricadenti all’interno delle zone allora perimetrate come centri abitati e di espansione erano assoggettati all’obbligo di rilascio della licenza edilizia.
Essendo stato il PdF un allegato al Regolamento edilizio, nasce un rapporto subordinato tra un PdF rispetto al Regolamento edilizio, avendo quest’ultimo ruolo prevalente nel regolamentare la materia edilizia comunale.
In base a ciò in presenza di Programma di Fabbricazione ante 1967 potrebbe verificarsi l’obbligo di ottenimento della licenza edilizia su tutto il territorio comunale in quanto imposto da Regolamento edilizio.

Questo per sfatare la diffusa errata credenza

«Ante ’67 ? Simm’ tutt’ a post’ !»

Lo stesso criterio trova applicabilità anche nelle disposizioni edificatorie regolamentari, ad esempio sulle distanze tra costruzioni.
Un caso interessante è quello che si evince dalla sentenza di Cass. Civ. 7060/2016 con cui un PdF imponeva distanze tra edifici ben maggiori di quelle imposte da Codice Civile ex 873.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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