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Le opere iniziate o ultimate dopo la scadenza dei termini sono effettuati in assenza di titolo abilitativo e soggette pure a sanzione penale.

I termini di inizio e fine lavori decorrono dal rilascio della concessione e non dal ritiro da parte dell’interessato (Cass. Pen. III n. 25806/2016).

Dopo l’inutile scadenza dei termini di inizio o fine lavori contenuti nella Concessione/Permesso a costruzione, lo stesso titolo perde effetto.

Le concessioni edilizie e permessi di costruire sono soggetti a due termini perentori (art. 15 DPR 380/01) pena decadenza del titolo, cioè perdendo efficacia:

  • Inizio lavori: il termine non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
  • Fine lavori: quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori;

La prassi prevede che l’interessato (committente) faccia formale comunicazione di inizio lavori al Comune, posto che debba esserci effettivo inizio di concrete opere oggetto del titolo e indizi reali consistenti  ad esempio nell’impianto di cantiere, realizzazione strutture portanti, elevazioni muri ed esecuzione di scavi coordinati a realizzazione di fondamenta (Cass. Pen. III n. 7114/2010).

Decorsi questi due termini in assenza di opere o oggettivi elementi oggetto di richiesta concessoria, il titolo decade.

Qualora vi fossero opere avviate con regolare inizio lavori ma non compiute entro il termine triennale previsto per la fine lavori, il permesso edilizio decade per la parte non eseguita lasciando legittima quella finora compiuta, a condizione che prima della scadenza sia richiesta una proroga.

Tale proroga del titolo può essere accordata con provvedimento motivato per:

  • fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso;
  • in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive
  • difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari;
  • qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate;

La realizzazione della parte dell’opera non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per la porzione ancora da eseguire

Tale regola generale è fatta salva che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante SCIA di completamento, fintanto si resta nel perimetro massimo delle varianti non sostanziali ex art. 22 TUE; in tal caso si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Con l’entrata in vigore di nuovi strumenti urbanistici con previsioni contrastanti con quelle vigenti al rilascio del permesso iniziale, questa rimane valido qualora i lavori siano già iniziati e completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio lavori.

l permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Una eccezione speciale è stata introdotta pochi anni fa col “Decreto del Fare” DL 69/2013, che consentì la proroga per alcune casistiche.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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