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Oltre a tre condoni edilizi in Italia abbiamo avuto anche quello paesaggistico del 2004

L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria è stata una breve parentesi, adesso vige la Compatibilità paesaggistica.

L’unico provvedimento in materia di sanatoria ambientale che ha reso operante questa possibilità è stata la legge n. 308/2004 (articolo 1 comma 37) entrata in vigore in data 15 dicembre 2004, pochi mesi dopo l’entrata in vigore del Codice dei Beni culturali (01 maggio 2004) approvato il giorno 22 gennaio 2004.
Tale norma è da intendersi come un “condono paesaggistico straordinario” limitato nel tempo, ben diverso dal regime ordinario della compatibilità paesaggistica ex art. 167 del Codice dei Beni culturali, entrato in vigore con la stessa L. 308/04 e riformulato moltissimo dal D.Lgs. 157/2006 ponendo ulteriori restrizioni.

Prima di procedere occorre fare due importanti precisazioni:

  • la regolarizzazione paesaggistica è indipendente dall’abuso urbanistico, oltre ad essere condizione necessaria per sanare quest’ultimo aspetto;
  • il condono paesaggistico straordinario ex L. 308/04 non è automatico, è soggetto alla valutazione discrezionale dell’ente competente;
  • il “condono paesaggistico” non è correlato al Condono edilizio straordinario, bensì al regime della sanatoria edilizia ordinaria;
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Per gli abusi edilizi effettuati su immobili o aree sottoposti a vincolo e oggetto di condono edilizio vige un particolare regime che sottopone il rilascio al parere favorevole vincolante della Sovrintendenza, ovviamente in base a certi condizioni di cui esulare in questa sede, rimandando ad apposito approfondimento.

Il condono edilizio può consentire la regolarizzazione di opere anche in contrasto con gli strumenti urbanistici, il condono paesaggistico è condizionato al parere vincolante del competente organo preposto a vigilare.

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In particolare l’ente preposto o Sovrintendenza dovrà pronunciarsi sulla valutazione di compatibilità tra abuso effettuato e i valori di natura vincolistica previgente; senza di esso non può essere ottenuta l’autorizzazione paesaggistica.

  • possibilità di sanare gli abusi ambientali/paesaggistici effettuati entro e non oltre il 30 settembre 2004;
  • estinguere il reato penale contestuale ad esso e di cui all’art. 181 del Codice dei Beni culturali D. Lgs. 42/2004;

Questa “mini sanatoria paesaggistica” fu introdotta pochi mesi dopo la promulgazione del Codice dei Beni culturali, che ristrutturava molto il previgente testo unico D. Lgs. 490/99.
Fu introdotta per diversi motivi, tra cui l’impossibilità di regolarizzare certi abusi edilizi col regime ordinario della sanatoria edilizia in quanto né il D. Lgs. 490/99 né la prima stesura del D. Lgs. 42/2004 prevedevano forme di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica posteriore all’esecuzione abusiva dei lavori.

La legge 308/2004 non va intesa come un condono in senso stretto, piuttosto apriva i termini per avviare una complicata procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica

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Furono prescritte due principali condizioni temporali per ottenerla:

  • entro il 30 settembre 2004: ultimazione abuso in assenza o difformità della prescritta autorizzazione su beni paesaggistici/vincolati;
  • entro il 31 gennaio 2005: termine presentazione domanda accertamento di compatibilità paesaggistica;

Oltre a condizioni temporali furono introdotte condizioni sostanziali:

  • che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell’eventuale autorizzazione, rientrassero fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili col contesto paesaggistico;
  • che i trasgressori avessero provveduto al pagamento delle sanzioni:
    1) pecuniaria di cui all’articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;
    2) pecuniaria aggiuntiva determinata, dall’autorità amministrativa competente all’applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro;

La legge n. 308/2004 consentiva quindi all’avente titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli abusi di presentare entro il 31 gennaio 2005 apposita domanda di accertamento della compatibilità’ paesaggistica per gli interventi abusivi effettuati entro il 30 settembre 2004, sulla quale l’autorità competente si pronunciava entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
In caso negativo, la domanda subiva diniego con tutte le conseguenze di ripristino derivanti, anche sul piano penale e urbanistico di cui al T.U.edilizia DPR 380/01.

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In tutte le altre ipotesi il Codice dei Beni culturali 42/2004 non ammetteva l’ottenimento della compatibilità paesaggistica, la cosiddetta “autorizzazione paesaggistica in sanatoria”, in quanto il suo l’art. 167 fino all’anno 2006 non consentiva ciò, fin tanto che non fu sostanzialmente riformulato col D. Lgs. 157/2006 e D.Lgs. 63/2008.

Nella sua riformulazione fu introdotto il regime ordinario della procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica per opere e interventi:

  • per lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione, ma comunque compatibili;
  • per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), d.P.R. 380/01;

Ad esclusione dei suddetti casi non è possibile per gli enti preposti rilasciare titoli autorizzativi paesaggistici in sanatoria; solo per essi è possibile parlare di sanatoria ordinaria paesaggistica, ma con un appunto: il suo ottenimento è condizionato dalla valutazione discrezionale di compatibilità dell’intervento coi valori imposti dal vincolo.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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