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Si tratta del documento che autorizza o certifica l’idoneità all’uso di un immobile, ma non è un titolo edilizio

Nell’arco di molti decenni la normativa ne ha cambiato più volte le procedure ma non la sua natura sostanziale

Ad oggi il certificato di agibilità (oggi disciplinato dall’art. 24 del T.U.E.) ha la funzione di far autorizzare l’utilizzo dell’immobile a condizione che sia stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, ovvero di:

  • sicurezza;
  • salubrità;
  • igiene;
  • risparmio energetico degli edifici e degli impianti;

Queste quattro materie sono espressamente il principale oggetto dell’agibilità, quindi con la particolare finalità di garantire la salubrità degli ambienti (Cons. di Stato sez IV n. 04309/2014).

La natura sostanziale dell’Agibilità è prettamente igienico-sanitaria, priva di qualsiasi valenza di abilitante in senso edilizio urbanistico.

E’ pur vero che ancora oggi la procedura per la domanda di agibilità è condizionata inderogabilmente ai documenti indicati dall’art. 25 del T.U.E:

  • richiesta di accatastamento dell’edificio;
  • dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la conformità dell’opera rispetto al progetto approvato;
  • dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante l’avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
  • dichiarazione dell’impresa installatrice attestante la conformità degli impianti installati alle relative prescrizioni ovvero certificato di collaudo degli stessi;

La dichiarazione di conformità alle opere sottoscritta dal richiedente può essere attestabile da professionista abilitato o direttore lavori, come dispone il comma 5/bis  art. 25 del T.U.E:

Ove l’interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l’obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all’articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità.

L’agibilità non certifica la conformità urbanistica dell’opera, ma ne contiene una distinta dichiarazione allegata

Per altro verso, come ribadito da recentissima giurisprudenza (Cons Stato Sez. IV n. 1220/2014) non c’è necessaria identità di “disciplina” tra titolo abilitativo edilizio e certificato di agibilità: sono provvedimenti collegati a presupposti diversi e danno vita a conseguenze disciplinari non sovrapponibili:

  • rispetto di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti (Agibilità);
  • rispetto norme edilizie ed urbanistiche è oggetto di specifica funzione del titolo edilizio;

L’agibilità implica la conformità dell’opera al progetto

Ciò comporta che i diversi piani possano convivere e intersecare tra loro sia nella forma fisiologica della conformità dell’edificio ad entrambe le tipologie normative, sia in quella patologica di una loro divergenza (si ricordano episodi giurisprudenziali in cui si è affermata l’illegittimità del diniego della agibilità motivato unicamente con la difformità dell’immobile dal progetto approvato (Cons. di Stato sez IV n. 04309/2014).

La storia normativà dell’agibilità ha avuto una evoluzione assai complessa, sintetizzata in questo articolo di approfondimento.

Nota aggiunta il 01 novembre: l’articolo afferisce a livello nazionale ed esula gli aspetti normativi regionali.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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